Statuto dell'associazione L'officina dell'Ambiente
L'Associazione si è costituita a Bollate il 6/3/2002
Articolo 1
Sede, denominazione, durata.
E' costituita con sede a Milano Via Borgogna 3 un'associazione che assume la denominazione di L'officina dell'Ambiente.
La durata della associazione è illimitata.
Articolo 2
Oggetto sociale.
L'Associazione nasce dalla volontà di promuovere e stimolare una nuova cultura dell'ambiente presso cittadini, giovani in particolare, enti, associazioni, imprese.
Tale nuova cultura trae origine dai valori e dalle esperienze maturate in ambito scientifico, tecnico, professionale, politico, associativo a difesa, salvaguardia e sviluppo dell' ambiente, a sostegno di stili di vita, di consumo, di produzione, di tempo libero, ambientalmente sostenibili e che noi vogliamo si accompagnino a valori di solidarietà, socialità, rispetto e sviluppo umano.
Articolo 3
Attività istituzionali
L'Associazione si propone in particolare di diffondere tali valori attraverso:
la collaborazione con aziende, enti, associazioni, realtà pubbliche e private, professionisti, singoli cittadini che condividono i principi ispiratori della associazione;
la redazione di una rivista informatica on line, oggi denominata "L'officina dell 'Ambiente";
la organizzazione di incontri, seminari, convegni, corsi di formazione, finalizzati all'apprendimento ed alla diffusione di conoscenze utili all'arricchimento professionale per il raggiungimento degli scopi della associazione;
l' utilizzo di mezzi di comunicazione quali riviste, libri, strumenti multimediali, depliants, gadgets, campagne informative,ecc.;
la partecipazione a studi, ricerche, indagini;
la partecipazione a fiere, workshop, eventi, manifestazioni varie.
L'Associazione definirà programmi e progetti di intervento attraverso i quali organizzare la propria attività.
Articolo 4
Soci
Possono far parte della associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano la associazione.
L'adesione alla associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.
I soci si dividono in:
1. Soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente,deliberando la costituzione dell'associazione;
2. Soci ordinari: si considerano tali tutti soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;
3. Soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.
Articolo 5
Assunzione della qualifica di socio
Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; espressa volontà di far parte dell'associazione; piena ed incondizionata accettazione del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, e degli altri eventuali regolamenti approvati dalla assemblea dei soci, nonché degli altri eventuali regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, nonché delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie.
Il riconoscimento di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarlo all'interessato.
Articolo 6
Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni ed alle attività della organizzazione.
Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.
Tutti i soci sono tenuti:
alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte degli organi sociali bel rispetto delle disposizioni statutarie;
a partecipare alle attività della associazione collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
a non attuare iniziative che si rilevino in contrasto con le ispirazioni cge ne animano l'attività;
al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a specifiche iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal consiglio direttivo.
Articolo 7
Perdita della qualifica di socio
I soci possono essere espulsi o radiati dalla associazione per i seguenti motivi:
1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
2. quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal consiglio direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'associazione;
3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;
4. per indegnità.
Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato. I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri, ove costituito, o in mancanza al Consiglio Direttivo stesso; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione. La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente a mezzo apposita comunicazione scritta di dimissione dalla compagine sociale, inviata dal socio al Consiglio Direttivo.
Articolo 8
Organi sociali
Gli organi sociali dell'associazione sono:
1. l'Assemblea dei soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente dell'associazione
4. il Vice Presidente dell'associazione
5. il Segretario-economo
6. il Collegio dei Revisori dei Conti
7. il Collegio dei Probiviri
Articolo 9
Assemblea dei soci
L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.
Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'associazione con annuncio scritto ad ogni socio almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione in apposita bacheca presso la sede; il presidente può avvalersi della segreteria per adempiere alle formalità a tal fine necessarie.
L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.
L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
L'assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 2/3 dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
L'assemblea in sede ordinaria:
approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, come predisposti dal Consiglio Direttivo;
approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessarie per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione di membri dimissionari o radiati;
provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e, ove costituiti, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.
L'assemblea in sede straordinaria:
delibera le modificazioni del presente statuto;
delibera lo scioglimento dell'associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge e allo statuto.
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice.
In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice.
La seconda convocazione deve aver luogo a distanza di almeno 30 minuti dopo la prima.
Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l'assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo all'ultima convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.
Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione è indispensabile la presenza di almeno il 4/5 dei soci ed il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.
L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente dell'associazione o, in mancanza di questo, dal socio fondatore più anziano presente.
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.
In assemblea è ammessa delega, salvo che in sede di elezione ed in occasione della delibera di scioglimento dell'ente.
Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o di scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione. Le deliberazioni adottate dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.
Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.
Articolo 10
Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.
Il Consiglio Direttivo è composto di 7 (sette) membri, compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-economo. Tutti i consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci attraverso regolari elezioni, secondo modalità e termini contenute nel presente statuto e nel relativo regolamento di attuazione.
I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-economo a maggioranza assoluta.
Per la prima volta i membri del consiglio direttivo, ivi compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-economo, sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci promotori-fondatori e dai soci fondatori.
Tutti i membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rileggibili.
Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:
disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
decidere in merito all'apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'associazione;
adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;
assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell'associazione.
Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno quattro consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.
Il consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta da inviare a ciascun consigliere almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante l'affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca della sede sociale. Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione. Per adempiere alle formalità di cui sopra, il Presidente può avvalersi della segreteria dell'associazione.
Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più anziano presente.
Il consiglio si costituisce validamente con la presenza di almeno 4 (quattro) consiglieri e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del presidente.
In seno al consiglio non è ammessa delega.
L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni annue del consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica.
Il consigliere decaduto non è rieleggibile.
Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti, ma ove il numero di consiglieri in carica scenda al di sotto di 4 (quattro), l'intero consiglio dovrà essere rieletto.
Di ogni delibera del consiglio direttivo deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario-economo sul libro dei verbali del consiglio direttivo; in caso di assenza del Segretario-economo, il Presidente nomina a tale scopo, fra i presenti, un segretario.
Articolo 11
Presidente dell'associazione
Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione, nonché presidente dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Egli rappresenta l'associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio. Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il presidente esercita i seguenti poteri:
cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo;
assume diritti ed obblighi per conto dell'associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri;
sovrintende e controlla l'operato del Segretario-economo;
stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'associazione, sottoponendole poi all'approvazione del consiglio direttivo;
sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del consiglio direttivo;
esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.
Articolo 12
Vice presidente dell'associazione
Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento. Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione dal Presidente dell'associazione.
Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.
Articolo 13
Segretario-economo
Il Segretario-economo è scelto dal consiglio direttivo fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto lo riconosce.
Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'associazione nello svolgimento dell'attività sociale.
Il Segretario-economo provvede a redigere materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendoli poi al consiglio direttivo, insieme ad un'apposita relazione di accompagnamento che, votata dal consiglio, verrà fatta propria dal Presidente.
Ferme restando le cause di decadenza dalla carica di consigliere di cui al precedente articolo 10, il Segretario-economo decade dal suo ufficio qualora venga ritenuto non all'altezza del suo incarico dal Consiglio Direttivo.
Articolo 14
Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo eventuale dell'associazione che può essere istituito per volontà dell'assemblea dei soci.
Il Collegio è un organo composto di 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, che sono nominati dall'assemblea dei soci, fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa; essi durano in carica 3 (anni) e sono rieleggibili.
Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
Nessun componente del collegio può essere anche membro del consiglio direttivo.
Ove sia istituito, il collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'associazione, con il particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del Segretario-economo.
Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente, ed alla fine di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale sul libro dei verbali dei revisori, nel quale dovranno annotarsi i risultati del controllo.
Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno.
Articolo 15
Collegio dei probiviri
L'assemblea dei soci può eleggere , se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da 3 (tre) membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. I membri del collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'associazione, e fra l'associazione ed i soci.
Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.
Articolo 16
Gratuità degli incarichi
Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 17
Patrimonio dell'associazione
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
1. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
2. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
3. dagli avanzi di gestione;
4. da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo;
Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'associazione è stata costituita, ed è indivisibile finchè dura l'associazione.
I soci espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell'associazione.
Le entrate sociali sono costituite:
1. dalle eventuali quote associative;
2. dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell'articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R n. 917/1986;
3. dai proventi delle iniziative assunte dall'associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;
4. da ogni ulteriore entrata derivante all'associazione a qualsiasi legittimo titolo.
Le eventuali somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
Articolo 18
Esercizio sociale
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti materialmente dal Segretario-economo, approvati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo le modalità e termini di cui al presente statuto.
Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 19
Scioglimento dell'associazione
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, secondo modalità e termini di cui al precedente articolo 10, per i seguenti motivi:
1. conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
2. impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini;
3. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.
In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'assemblea dei soci in sessione straordinaria deciderà anche in merito alla destinazione del patrimonio residuo, vagliando anche l'ipotesi di destinarlo ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
Articolo 20
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento di attuazione e negli eventuali altri regolamenti.
Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.