Popolate da circa 14 milioni di abitanti, le Alpi si estendono
su una superficie larga 200 km e lunga 1000, comprendente 8 stati,
53 regioni e 5.800 comuni.
Le Alpi sono uno spazio economico importante, un passaggio obbligatorio
del transito internazionale in Europa ed anche un ecosistema sensibile
e vulnerabile.
E' questa la ragione che ha spinto i Ministri dell'Ambiente dei
paesi interessati ad elaborare, nel 1989, una convenzione internazionale
di protezione dell'Area alpina.
Firmata nel 1991 a Salisburgo (Austria), la Convenzione é
entrata in vigore nel 1995.
GLI STATI MEMBRI DELLA CONVENZIONE
Germania, Austria, Francia, Italia, Liechtenstein, Principato di
Monaco, Slovenia, Svizzera e l'Unione Europea.
RATIFICA DELLA CONVENZIONE
1995: Germania, Austria, Liechtenstein, Slovenia;
1996: Francia;
1998: Unione Europea;
1999: Svizzera;
2000: Italia, Principato di Monaco.
COME E' ATTUATA LA CONVENZIONE DELLE ALPI
La Conferenza delle Alpi raggruppa i rappresentanti degli Stati
membri della Convenzione, rappresentati dai loro Ministri dell'Ambiente
e da funzionari.
La Conferenza si riunisce ogni due anni e la sua presidenza è
assicurata in modo alternato dai paesi appartenenti.
All'Italia ha ricoperto - senza alcun risultato - l'incarico per
gli anni 2001-2002.
La Conferenza elabora la politica di attuazione della Convenzione
e dei suoi protocolli e ne assicura il seguito e il controllo.
Un Comitato Permanente ha il compito di preparare il lavoro della
Conferenza, di seguire le pratiche e di gestire gli affari.
Il Comitato Permanente si riunisce quando è necessario col
supporto della Segreteria Permanente con sede a Insbruck e uffici
anche a Bolzano.
La gestione quotidiana è assicurata dalla Presidenza della
Conferenza che è attribuita a rotazione. Quest'ultima presiede
anche il Comitato Permanente.
Sono stati creati dei Gruppi di Lavoro per l'elaborazione dei diversi
protocolli o per seguire le pratiche particolari.
Un certo numero di organizzazioni non governative beneficiano dello
status di osservatori e partecipano alle riunioni della Conferenza,
del Comitato Permanente e dei Gruppi di Lavoro.
Tra le ONG citiamo la CIPRA, la FIANET, il Coordinamento dei Club
Alpini, Euromontana e le Comunità di lavoro delle Alpi.
La Convenzione prevede specifici protocolli attuativi che indicano
i principi generali a cui ogni Stato si dovrebbe riferire per legiferare
in materia e decidere azioni di intervento.
Le lingue ufficiali di lavoro sono il tedesco, il francese, l'italiano
e lo sloveno.
LA CONVENZIONE E I PROTOCOLLI (sintesi)
(L'indicazione dell'anno indica quello di sottoscrizione).
LA CONVENZIONE
1. La convenzione quadro, 1991
Le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi, cioè Germania,
Francia, Italia, Liechtenstein, Monaco, Austria, Svizzera, Slovenia
e Unione Europea, "in ottemperanza ai principi della prevenzione,
della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni
ambientali" si impegnano nella Convenzione delle Alpi in una
politica globale per la conservazione e la protezione delle Alpi
utilizzando le risorse in maniera responsabile e durevole. Esse
hanno inoltre convenuto di intensificare la cooperazione transfrontaliera
nella regione alpina nonché di ampliarla sul piano geografico
e tematico.
La ricerca e l'osservazione sistematica (ricerca e valutazioni scientifiche,
collaborazione, programmi di osservazione sistematica, ricerche
ed osservazioni nonché la relativa raccolta dati) devono
essere armonizzate. La collaborazione deve essere intensificata
anche in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico. Si prevede
anche la collaborazione con organizzazioni internazionali, governative
o non governative, e la regolare informazione dell'opinione pubblica.
I PROTOCOLLI DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI
L'Italia ha recentemente (gennaio 2005) riapprovato al Senato
la ratifica dei protocolli includendo per la prima volta anche la
ratifica del "protocollo trasporti" , ma per completare
l'iter occorre l'ulteriore approvazione della Camera dei Deputati.
A tutt'oggi solo Liechtenstein, Germania ed Austria hanno concluso
i procedimenti istituzionali per la ratifica di tutti i protocolli;
altri 4 paesi (Principato di Monaco, Francia, Italia e Slovenia)
stanno concludendo i diversi percorsi; i Cantoni svizzeri, infine,
si sono spaventati, hanno innalzato l'orgoglio della loro autonomia
e hanno bocciato, in fase consultiva, la ratifica di tutti i protocolli.
Per tutti i Protocolli è prevista la partecipazione degli
enti locali (Länder, province, cantoni ecc.), la collaborazione
internazionale, la ricerca e l'osservazione, nonché la formazione
e l'informazione.
Sono previsti Protocolli anche per ""Idroeconomia",
"Salvaguardia della qualità dell'aria" ed "Economia
dei rifiuti, mentre recentemente a Garmisch (VIII Conferenza del
16 novmbre 2004) è stato deciso di non procedere per istituire
il protocollo "Popolazione e cultura".
2. Protezione della natura e tutela del paesaggio, 1994
Si devono effettuare rapporti approfonditi: lo stato di fatto della
protezione della natura e della tutela del paesaggio deve essere
regolarmente rappresentato e aggiornato. Si devono stabilire programmi
e/o piani, con cui vengono definite le esigenze e le misure ai fini
della realizzazione degli obiettivi della protezione della natura
e della tutela del paesaggio nel territorio alpino. A partire da
ciò e in sintonia con la pianificazione territoriale si intendono
perseguire le misure necessarie per assicurare la conservazione
e lo sviluppo degli habitat naturali e quasi naturali delle specie
animali e vegetali selvatiche, nonché degli altri elementi
strutturali del paesaggio naturale.
In caso di interventi nella natura e nel paesaggio, si deve assicurare
che non si verifichino compromissioni evitabili, mentre le compromissioni
inevitabili devono essere compensate mediante misure di protezione
della natura e di tutela del paesaggio. Impatti ambientali e compromissioni
a danno della natura e del paesaggio devono essere ridotti al minimo.
Gli usi di rilevanza territoriale devono avvenire nel rispetto della
natura e del paesaggio. Devono inoltre essere adottate tutte le
misure idonee a conservare e, in quanto necessario, a ripristinare
particolari elementi strutturali, naturali e quasi naturali del
paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi rurali tradizionali
Le aree protette esistenti, in coerenza con la loro funzione protettiva,
devono essere conservate, gestite e, dove necessario, ampliate.
Dove possibile devono essere istituite nuove aree protette, per
esempio parchi nazionali. Tali aree protette dovrebbero essere collegate
in reti nazionali e transfrontaliere.
Le specie animali e vegetali autoctone devono essere conservate
con la loro diversità specifica e con popolamenti sufficienti,
provvedendo, in particolare, ad assicurare gli habitat in una consistenza
adeguata. Si deve provvedere alla redazione di liste valide per
l'intero territorio alpino delle specie che richiedono misure particolari
di protezione, in quanto sono minacciate in modo specifico. È
prevista anche la reintroduzione e la diffusione di specie animali
e vegetali selvatiche autoctone.
3. Agricoltura di montagna, 1994
Si prevede di incentivare l'agricoltura di montagna. È inoltre
necessario tener conto delle condizioni specifiche delle zone montane
nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione
delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel
rispetto del paesaggio naturale e rurale. Riveste un ruolo centrale
un uso agricolo compatibile con l'ambiente e adatto ai siti. Occorre
assicurare la conservazione o il ripristino degli elementi tradizionali
del paesaggio rurale (boschi, argini boschivi, siepi, boscaglie,
prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro coltivazione. Sono
inoltre previste misure particolari per la conservazione delle fattorie
e degli elementi architettonici rurali tradizionali, nonché
per l'ulteriore impiego dei metodi e materiali caratteristici di
costruzione.
Deve essere favorito l'impiego e la diffusione nelle zone montane
di metodi di produzione estensivi, adatti alla natura e caratteristici
del luogo, nonché a tutelare e a valorizzare la produzione
di prodotti agricoli tipici.
L'allevamento, compresi gli animali domestici tradizionali, deve
essere mantenuto in modo adatto ai siti, limitato al terreno disponibile
ed ecologicamente compatibile. Occorre mantenere le necessarie strutture
agricole, pastorizie e forestali e si devono assicurare, in particolare
nell'ambito della ricerca e dell'assistenza tecnica, le misure indispensabili
per conservare la diversità genetica degli allevamenti e
delle colture.
Occorre inoltre creare condizioni di commercializzazione favorevoli
ai prodotti dell'agricoltura di montagna per aumentare sia la loro
vendita in loco, sia la loro competitività nei mercati nazionali
e internazionali, adottando tra l'altro marchi di denominazione
controllata dell'origine e di garanzia della qualità.
Deve anche essere incentivata la silvicoltura adatta alla natura
come fonte di reddito complementare. In via di principio è
necessario migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell'agricoltura
di montagna.
4. Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, 1994
Devono essere elaborati piani e/o programmi territoriali e di sviluppo
sostenibile. Nell'ambito dello sviluppo economico regionale, questi
devono assicurare misure atte a garantire opportunità di
lavoro adeguate e la disponibilità di beni e servizi necessari
allo sviluppo economico, sociale e culturale. Nelle aree rurali
i piani e i programmi dovrebbero assicurare terreni adatti all'agricoltura,
all'economia forestale e pastorizia e garantire la tutela e il risanamento
del territorio di grande valore ecologico e culturale nonché
la difesa dai rischi naturali. Nelle aree urbanizzate occorre procedere
ad una determinazione equilibrata e misurata delle aree adatte all'urbanizzazione,
alla conservazione e gestione di spazi verdi nei centri abitati
e di aree suburbane per il tempo libero, ad una limitazione delle
seconde abitazioni, alla conservazione delle forme urbanistiche
caratteristiche ecc. Devono inoltre essere istituite aree di protezione
della natura e del paesaggio, nonché per la tutela dei corsi
d'acqua e delle altre risorse naturali vitali. Per quanto riguarda
i trasporti, occorre adottare misure atte a migliorare i collegamenti
regionali e sovraregionali, a favorire l'uso dei mezzi di trasporto
compatibili con l'ambiente e a rafforzare il coordinamento e la
cooperazione tra i diversi mezzi di trasporto, a promuovere il contenimento
del traffico e a migliorare l'offerta di trasporto pubblico per
la popolazione residente e i turisti.
Questo Protocollo affronta inoltre la compatibilità di progetti
e misure economiche e finanziarie.
5. Foreste montane, 1996
Questo Protocollo prevede la creazione degli elementi fondamentali
necessari alla pianificazione forestale. Devono inoltre essere mantenute
le funzioni protettive delle foreste montane, così come la
loro funzione economica e le funzioni di carattere sociale ed ecologico.
Gli interventi necessari ad assicurare l'accesso devono essere pianificati
e realizzati accuratamente, tenendo conto delle esigenze della protezione
della natura e del paesaggio. Nel Protocollo "Foreste montane"
le Parti contraenti si impegnano a istituire riserve forestali naturali
in numero ed estensione sufficienti. Le Parti contraenti si impegnano
a creare gli strumenti necessari al finanziamento delle misure di
incentivazione e compensazione.
6. Turismo, 1998
L'elaborazione e la realizzazione di linee guida, di programmi di
sviluppo, di piani settoriali deve assicurare una pianificazione
dell'offerta. Le esigenze di tutela della natura e di salvaguardia
del paesaggio devono essere inserite negli interventi di incentivazione
del turismo; le Parti contraenti si impegnano a incoraggiare, "nella
misura del possibile", progetti che rispettino i paesaggi e
siano compatibili con l'ambiente. Il Protocollo prevede una ricerca
permanente e sistematica della qualità dell'offerta turistica,
tenendo conto in particolare delle esigenze ecologiche. Occorre
incentivare lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi
d'azione comuni, che tendano ad un miglioramento qualitativo. Son