ECOLOGIA ED ENERGIA
febbraio 2026
RIFORMA DELLE NORME COSTITUZIONALI IN TEMA DI GIUSTIZIA.
Sulla G.U. del 30 ott. 2025 è stato pubblicato il testo della riforma costituzionale approvata dal Parlamento «in materia di ordinamento giurisdizionale», su cui saremo chiamati a votare con referendum che si terrà probabilmente a metà del prossimo mese di marzo.

La riforma, in estrema sintesi, introduce una separazione tra le carriere dei magistrati giudicanti (i giudici) e i magistrati requirenti (i pubblici ministeri). Il primo comma dell’art. 102 Cost. viene modificato come segue (in corsivo l’aggiunta introdotta dalla riforma): «La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti». In correlazione, l’art. 104, 1° comma, Cost. viene così modificato (in corsivo l’aggiunta introdotta dalla riforma): «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente».

Finora la carriera è stata unica: unico è il concorso per l’accesso alla magistratura, e i magistrati, una volta entrati in carriera, si distinguono solo per le funzioni (come si è detto, magistrati giudicanti/ magistrati requirenti).

La legge attualmente prevede che si possa passare da una funzione all’altra una sola volta nella carriera e solo entro i primi nove anni dalla prima assegnazione delle funzioni. Il magistrato che passa da una funzione all’altra (da giudice a pubblico ministero o viceversa) deve trasferirsi in altro distretto giudiziario. Il numero dei passaggi da una funzione all’altra riguarda attualmente un numero esiguo di magistrati (0,83% da magistratura requirente a giudicante e 0,21% da giudicante a requirente).

Separate le carriere, non si potrà passare dalla magistratura giudicante a quella requirente e viceversa.

Anche il Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M., l’organo a cui finora spettano le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati) sarà sdoppiato. Ci sarà un C.S.M. per i magistrati giudicanti ed un altro per i magistrati requirenti, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica (in tal senso dispone il nuovo comma 2 dell’art. 104 Cost.).

Peraltro, i due C.S.M.:

a) non avranno più competenza in materia disciplinare: la riforma, con la modifica dell’art. 105 Cost., infatti, attribuisce tale competenza ad un’Alta Corte disciplinare (composta da 15 giudici, che staranno in carica 4 anni, di cui 3 nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 20 anni di esercizio; 3 estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro 6 mesi dall’insediamento, compila mediante elezione; 6 estratti a sorte tra gli appartenenti alla magistratura giudicante e 3 estratti a sorte tra gli appartenenti alla magistratura requirente, tra coloro che abbiano almeno 20 anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni presso la Corte Suprema di cassazione);

b) i componenti dei due C.S.M. (a parte quelli di diritto: i due vertici rispettivamente della magistratura giudicante, cioè il primo presidente della Corte di cassazione, e della magistratura requirente, cioè il procuratore generale presso la stessa Corte) non saranno più eletti, come avviene oggi, per 1/3 dal Parlamento in seduta comune (i cosiddetti «membri laici») e per 2/3 dai magistrati (ovviamente, attualmente, senza distinzione tra quelli giudicanti e quelli requirenti), ma, ai sensi del nuovo 4° comma dell’art. 104 Cost., saranno sorteggiati.
Tuttavia, mentre il sorteggio per la nomina dei magistrati avverrà tra tutti i magistrati in carriera (ovviamente quelli giudicanti per il loro C.S.M. e, analogamente, quelli requirenti per il loro), quello per la nomina dei membri laici concernerà dei soggetti (professori universitari ordinari in materie giuridiche e avvocati con 15 anni di esercizio) predeterminati dal Parlamento in seduta comune (quindi, con un’elezione «a monte», come, peraltro, si è già visto per la designazione dei componenti dell’Alta Corte disciplinare).

Le forze politiche che hanno promosso tale riforma ritengono necessaria la separazione delle carriere al fine di evitare un temuto condizionamento sui giudici da parte dei pubblici ministeri a causa del rapporto di colleganza. Insomma, si ritiene che, separando le carriere, i giudici non potranno subire nelle loro decisioni temuti condizionamenti da parte dei pubblici ministeri.

Invece, le forze politiche che criticano tale riforma contestano il fondamento di tale timore, osservando, peraltro, che le statistiche dimostrano che solo il 45% delle richieste dei pubblici ministeri sono accolte dai giudici. Temono, invece, che, separando le carriere, il Pubblico Ministero:

a) finisca per diventare solo una specie di «superpoliziotto», che perderà la sua funzione di magistrato tenuto non soltanto alla ricerca degli elementi di colpevolezza dell’imputato, ma anche di quelli che portino a scagionarlo dai fatti per cui s’indaga;

b) che possa (benché gradualmente, in futuro) perdere la sua indipendenza rispetto al potere esecutivo. Un Pubblico Ministero che fosse sotto il controllo dell’esecutivo comporterebbe una grave lesione al principio della separazione dei poteri dello Stato, che è alla base della democrazia.
Come disse Montesquieu, «è però una esperienza eterna, che ogni uomo, il quale ha in mano il potere, è portato ad abusarne, procedendo fino a quando non trova limiti (...). Perché non si possa abusare del potere, bisogna che, per la disposizione delle cose, il potere freni il potere».

Le forze politiche che auspicano l’introduzione della riforma costituzionale sostengono che il sorteggio nell’elezione dei membri dei due C.S.M. è finalizzato ad escludere i condizionamenti delle correnti della magistratura nell’espletamento dei compiti dei due organismi.
Ma questo assunto, che viene giustificato per alcuni abusi commessi in passato, pone una falsa prospettiva: la differenza di opinioni è una ricchezza in democrazia; il sorteggio è una lesione al principio dell’elezione dei rappresentanti. Se si teme la ripetizione di abusi, occorre vigilare affinché non si verifichino, non sopprimendo procedure democratiche: sarebbe (sia consentita l’espressione!) come buttare con l’acqua sporca anche il bambino...

Ciò che invece occorre sottolineare è che ci troviamo al cospetto di un attacco all’indipendenza della magistratura: lo vediamo ogni volta che un giudice emette un provvedimento non gradito al potere politico; subito si dice che la magistratura fa politica.

Recentemente lo si è affermato con grande enfasi in relazione a decisioni dei giudici che hanno sindacato la legittimità di provvedimenti di rigetto delle domande di protezione internazionale, formulate da stranieri, sul presupposto che gli istanti provenivano da paesi ritenuti «sicuri» dal Governo (o dal Parlamento).

Eppure la Grande Sezione della Corte di giustizia europea, con sentenza del 1° ago. 2025, ha dato ragione ai giudici, ritenendo che possano valutare la fondatezza di tale designazione di «paese sicuro». Si pensi ancora alle reazioni di fronte al provvedimento n. 5992/2025 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che ha dichiarato, in relazione al caso «Diciotti», l’illegittimità delle decisioni del Governo italiano che impediva lo sbarco ai migranti salvati in mare.

Si pensi ancora alle reazioni scomposte rispetto alle critiche sollevate opportunamente dalla Corte dei conti al pessimo progetto della costruzione del ponte di Messina o al caso dell’iman di Torino.

Attacco alla magistratura che si correla ad un’altra riforma costituzionale che si vorrebbe approvare, quella del premierato, che colpisce, pregiudicandola, la centralità del Parlamento a favore della centralità del Presidente del Consiglio dei Ministri. Siamo al cospetto del tentativo di introdurre una radicale modifica del carattere della nostra Repubblica.

Si afferma infondatamente che con ciò si vorrebbe garantire la governabilità: è una falsa prospettiva. La governabilità si ha con l’affermarsi di una maggioranza, come è evidente oggi in Italia, in cui una maggioranza comunque c’è, e come è evidente in Francia in cui, a dispetto del semipresidenzialismo, una maggioranza omogenea non c’è. Quanto agli abusi del presidenzialismo, Trump docet.

Alla luce di questi motivi, sommariamente espressi, sono fortemente critico verso questa riforma (e voterò NO al prossimo referendum costituzionale). I problemi dell’amministrazione della giustizia, i ritardi dell’amministrazione giudiziaria non si risolvono separando le carriere, come taluno cerca di spacciare impudentemente.

I problemi dell’amministrazione giudiziaria si risolvono potenziando soprattutto le risorse umane, oggi del tutto insufficienti (come, del resto, in molti settori dell’Amministrazione, in primo luogo, ma non solo, quello della sanità).

Avv. Riccardo Conte - Giurista
(Vice pres. sez. ANPI di Varese, «Comandante Claudio Macchi»)
Avv. Riccardo Conte - Giurista

 
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