dicembre 2021
GREEN PASS EUROPEO: L'ORDINANZA DELLA CORTE EUROPEA
Il Regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19, ha prescritto un quadro di norme per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione (certificato COVID digitale dell'UE). Attraverso le certificazioni, il Regolamento si pone il fine di agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato. L’art. 3 paragrafo 1 precisa che con queste finalità il quadro del certificato COVID digitale dell'UE consente il rilascio, la verifica e l'accettazione transfrontaliere di uno qualunque dei seguenti certificati:
a) un certificato comprovante che al titolare è stato somministrato un vaccino anti COVID-19 nello Stato membro di rilascio del certificato (certificato di vaccinazione);
b) un certificato comprovante che il titolare è stato sottoposto a un test: test molecolare (NAAT) o a un test antigenico rapido effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato nello Stato membro che rilascia il certificato e indicante il tipo di test, la data in cui è stato effettuato e il risultato del test (certificato di test);
c) un certificato comprovante che, successivamente a un risultato positivo di un test molecolare (NAAT) effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato, il titolare risulta guarito da un'infezione da SARS-CoV-2 (certificato di guarigione).
Alcuni cittadini dell’Unione europea, il 30 agosto 2021, hanno proposto un ricorso alla corte europea per richiedere l’annullamento totale o parziale del Regolamento UE 2021/953. I ricorrenti hanno anche richiesto al tribunale di sospendere il rilascio del certificato di vaccinazione e del certificato di test oppure annullare il surrichiamato articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento in questione.
Il Presidente del tribunale con ordinanza T-527/21 del 29 ottobre 2021 ha respinto la domanda dei provvedimenti provvisori di sospensiva dei ricorrenti.
La Corte ha evidenziato che per gli articoli 278 e 279 del trattato di funzionamento UE (TFUE) e per l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, risulta che il giudice del procedimento sommario, ove reputi che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre i provvedimenti provvisori necessari.
Tuttavia, l’articolo 278 TFUE sancisce il principio dell’effetto non sospensivo dei ricorsi, poiché gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione godono di una presunzione di legittimità. Pertanto, è solo in via eccezionale che il giudice del procedimento sommario può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre provvedimenti provvisori. Infatti, l’articolo 156, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare l’oggetto della controversia, i motivi di urgenza nonché gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino la concessione del provvedimento provvisorio richiesto.
In conseguenza, i provvedimenti provvisori richiesti possono essere accordati se è comprovato che la loro concessione è giustificata in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, in quanto occorre che essi siano emanati e producano i loro effetti prima della decisione nel procedimento principale. Questi requisiti sono cumulativi e quindi le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte se non ricorre uno dei suddetti requisiti.
Il giudice ha ricordato che l’urgenza dev’essere valutata alla luce della necessità di emettere una decisione provvisoria per evitare un danno grave e irreparabile alla parte che chiede la protezione provvisoria. Spetta a tale parte fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento pendente sul merito della controversia senza subire un danno grave e irreparabile.
Da parte loro i ricorrenti, al fine di dimostrare il carattere grave e irreparabile del danno lamentato, hanno sostenuto che il regolamento impugnato opererebbe in pratica una discriminazione tra vaccinati e non vaccinati e, di conseguenza, tra i cittadini dell’Unione in sede di esercizio dei loro diritti fondamentali. Per i ricorrenti la grave violazione dei loro diritti fondamentali, causata dal contenuto inammissibile del regolamento impugnato, che sarebbe palesemente in contrasto con qualsiasi norma scientifica, dovrebbe cessare immediatamente in considerazione dei danni materiali e, soprattutto, morali che esso infliggerebbe loro in modo diretto e immediato, privandoli così della possibilità di condurre una vita sociale normale.
La Corte ha ricordato che, spetta alla parte che chiede i provvedimenti provvisori dimostrare l’imminenza di un danno grave e difficilmente riparabile e la semplice dimostrazione dell’esistenza di un fumus boni iuris non può rimediare alla completa mancanza di una dimostrazione dell’urgenza. Ma in questo caso nessun argomento dei ricorrenti dimostra il carattere manifesto della presunta violazione.
Per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti secondo cui la violazione del loro diritto alla libertà di circolazione, qualora non si sottopongano a trattamenti medici invasivi contrari alla loro volontà, comporterebbe una limitazione diretta della loro libertà personale, quale prevista dall’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché della loro libertà professionale e del loro diritto al lavoro, quali previsti dall’articolo 15 della medesima. Si deve constatare anzitutto che il possesso dei certificati previsti dal regolamento impugnato non costituisce una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento in questione.
In aggiunta, i ricorrenti non producono alcun elemento che consenta di concludere che il regolamento impugnato abbia causato un peggioramento delle loro condizioni di spostamento rispetto alla situazione esistente prima della sua entrata in vigore. In effetti, il regolamento impugnato mira proprio a facilitare l’esercizio del diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione durante la pandemia di COVID-19 mediante la creazione di un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati COVID digitali dell’UE.
Per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti secondo il quale la violazione dei loro diritti fondamentali avrebbe causato loro danni materiali, occorre ricordare che, salvo circostanze eccezionali, un danno di carattere economico non può essere considerato irreparabile o anche solo difficile da riparare dato che esso può costituire oggetto di un successivo risarcimento finanziario.
Diversamente da quanto esposto dai ricorrenti, è vero che, anche in caso di danno di carattere puramente pecuniario, un provvedimento provvisorio si giustifica solo ove risulti che, in mancanza di tale provvedimento, la parte richiedente si troverebbe in una situazione tale da mettere a repentaglio la propria sopravvivenza finanziaria, poiché non disporrebbe di una somma che dovrebbe normalmente permetterle di far fronte a tutte le spese indispensabili per sopperire ai propri bisogni elementari sino al momento in cui intervenga una pronuncia sul ricorso principale. Tuttavia, per poter valutare se il danno lamentato presenti un carattere grave e irreparabile e giustifichi quindi la sospensione, in via eccezionale, dell’esecuzione dell’atto impugnato, il giudice del procedimento sommario deve disporre, in ogni caso, di indicazioni concrete e precise, suffragate da documenti dettagliati che dimostrino la situazione finanziaria della parte che chiede il provvedimento provvisorio e consentano di valutare le conseguenze che verosimilmente deriverebbero dalla mancanza dei provvedimenti richiesti.
Ma, anche con riguardo al preteso danno pecuniario, i ricorrenti hanno omesso di fornire informazioni concrete e precise, suffragate da documenti dettagliati e quindi il giudice del procedimento sommario non è in grado di valutare se il presunto danno possa essere qualificato grave e irreparabile.
Considerando, infine, l’affermazione dei ricorrenti che la violazione dei loro diritti fondamentali infliggerebbe loro danni morali in modo diretto e immediato, è sufficiente ricordare che, anche ipotizzando che i suddetti danni siano effettivamente provocati dal regolamento impugnato, l’annullamento di quest’ultimo al termine del procedimento principale costituirebbe un risarcimento adeguato del danno morale lamentato.
Ne consegue che il presunto danno morale non può essere considerato irreparabile.
Per tutti questi motivi la domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta dal Presidente del tribunale in assenza di prove a dimostrazione dell’urgenza.
Elia Bova