novembre 2013
ARTICOLO 138: CARTELLINO GIALLO!
Ciclo approfondimenti sulla Costituzione Italiana - seconda puntata
Il 23 ottobre il Senato ha approvato, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il disegno di legge costituzionale che istituisce il Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali. Il Comitato è composto da venti senatori e venti deputati e presieduto congiuntamente dai Presidenti delle Commissioni permanenti per gli affari costituzionali di Camera e Senato. E’ compito del comitato presentare, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più progetti di legge di revisione costituzionale sulla parte II della Costituzione che disciplina l’ordinamento della Repubblica e, in particolare, il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo e le Regioni, le Provincie e i Comuni. Il Comitato può anche esaminare progetti di legge ordinaria concernenti i sistemi elettorali delle due Camere.
Il disegno di legge costituzionale apporta anche due deroghe temporanee all’art. 138 della Costituzione che regolamenta il procedimento di revisione costituzionale. Tale procedimento prevede, per l’adozione del progetto o dei progetti di revisione costituzionale, due successive deliberazioni di ciascuna delle Camere, con un intervallo, tra la prima e la seconda, non minore di quarantacinque giorni (a differenza dei tre mesi previsti dall’art. 138 della Costituzione) e deve concludersi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale. Diversamente dal procedimento parlamentare di revisione stabilito dall’art. 138, che prevede solo un termine minimo per la revisione, il disegno di legge costituzionale prevede sia un termine minimo sia un termine massimo. Il referendum popolare confermativo, a differenza di quanto dispone l’art. 138, è poi sempre possibile, anche nel caso di approvazione della legge in seconda votazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti, se ne fanno domanda, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge o delle leggi costituzionali di riforma, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Le leggi sono promulgate se approvate dalla maggioranza dei voti validi dei partecipanti al referendum. Il disegno di legge costituzionale introduce pertanto una deroga, temporanea e limitata nell’oggetto, alla procedura di revisione costituzionale regolata dall’art. 138.
Diverse sono le critiche presentate al disegno di legge costituzionale. Tra queste, una afferma che limiti alla revisione costituzionale potrebbero individuarsi nelle stesse norme che la prevedono. L’art. 138 sarebbe quindi una norma immodificabile in quanto logicamente sovraordinata alla Costituzione. Tale tesi non è però supportata dai maggiori costituzionalisti sia perché le norme sul procedimento di revisione non sono sovraordinate, ma hanno pari rango rispetto alle altre norme costituzionali, sia perché detta tesi impedirebbe illogicamente anche eventuali modifiche migliorative di rafforzamento della rigidità costituzionale al fine di rendere più difficili le modifiche della Costituzione.
Non è la prima volta che viene approvata una legge costituzionale in deroga all’art. 138. E’ sufficiente ricordare le leggi costituzionali n. 1 del 1993 e n. 1 del 1997, che affidavano ad una commissione bicamerale la funzione di redigere un testo da sottoporre al Parlamento per l’approvazione in via definitiva e senza possibilità di apportare emendamenti a singole sue parti, con l’obbligo di effettuare il referendum costituzionale confermativo indipendentemente dalla maggioranza di approvazione della legge costituzionale.
Il nuovo disegno di legge costituzionale non arriva al punto di proporre modifiche rilevanti alla procedura di revisione e si sottrae così alle critiche riguardanti il procedimento di revisione.
Ma se è importante provvedere alle necessarie modifiche per razionalizzare la forma di governo parlamentare del nostro paese, è altrettanto importante che queste modifiche siano effettuate dai successivi progetti di riforma costituzionale nel rispetto dei limiti espressi e dei principi che presiedono alla revisione costituzionale. Sono dunque possibili anche estese revisioni del testo costituzionale a condizione di preservarne il nucleo fondamentale immodificabile su cui si basa la Costituzione.
Questo significa che non tutte le disposizioni della Costituzione sono suscettibili di modifica ricorrendo all’art. 138: ad esempio, l’art. 139 prevede che la forma repubblicana, cioè l’elettività del capo dello stato e il suo mandato limitato nel tempo, non può essere oggetto di revisione costituzionale.
Vi sono poi i princípi costituzionali supremi, individuati caso per caso dagli interventi della Corte costituzionale, che non possono essere modificati: la sovranità popolare, l’unità e indivisibilità della Repubblica, la laicità dello Stato, l’unità della giurisdizione costituzionale, il diritto alla tutela giurisdizionale in ogni stato e grado di giudizio, l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, i diritti inviolabili dell’uomo e, in particolare, le libertà personale, domiciliare, di corrispondenza, espressamente richiamati dalla previsione generale dell’art. 2, nonché dalle specifiche previsioni degli artt. 13, 14, 15 e 24 della Costituzione.
Riassumendo si può dire che il disegno di legge costituzionale approvato dal senato è conforme alla tesi della immodificabilità relativa della nostra costituzione e rispettoso del procedimento rafforzato di revisione costituzionale, sia perché effettuato nel rispetto di quanto espressamente stabilito dall’art. 138, sia perché sono anche rispettati i princípi che presiedono alla partecipazione democratica, di pubblicità, trasparenza, discussione e parlamentarizzazione senza i quali la garanzia della rigidità costituzionale sarebbe una forma vuota. Occorre però che anche nelle successive fasi i progetti di revisione costituzionale siano rispettosi del nucleo immodificabile composto dai principi supremi dell’ordinamento che costituiscono il limite indefettibile al potere di revisione della maggioranza.
Elia Bova