edizione numero
284
rivista on-line mensile
anno venticinquesimo - LUGLIO 2026
registrata presso il Tribunale di Milano
n.330 del 22/05/2007
maggio 2005
BLACK-OUT 28 SETTEBRE 2003: RIMBORSI AGLI UTENTI?
Circola in questi giorni in internet ed è pervenuta anche alla nostra redazione la notizia della possibilità per gli utenti Enel Distribuzione di ottenere un indennizzo per l’interruzione del servizio elettrico del 28 settembre 2003. Indirizzando alla società di distribuzione una richiesta, per la quale le associazioni dei consumatori rendono disponibile sui propri siti un modulo, si otterrebbe un rimborso automatico di 25,82 € in bolletta.
Del black-out della notte del 28 settembre 2003 ci siamo occupati dalle colonne di questa rivista nel numero di novembre 2004, riprendendo i risultati dell’inchiesta congiunta dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas e della sua omologa francese. In quell’inchiesta veniva ricostruita la dinamica degli eventi, dall’incidente sull’elettrodotto tra Svizzera ed Italia al distacco italiano dalla rete internazionale fino alla diffusione dell’interruzione a tutto il paese. Un episodio tutto sommato modesto - il contatto tra un abete e la linea elettrica – si era trasformato in breve tempo in un black out nazionale. Se alla parte svizzera andava imputata una cattiva gestione dell’incidente, l’evento aveva d’altra parte messo in luce una serie sorprendente di inefficienze a vari livelli nella rete elettrica italiana. A livello delle società di distribuzione, il funzionamento solo parziale dei relativi sistemi automatici di alleggerimento del carico aveva contribuito all’effetto domino generale. In particolare era emerso che i tre quarti delle aziende distributrici erano sprovvisti di tali sistemi.
Le associazioni di consumatori si sono mosse all’indomani del black-out, sulla base di un principio di rivalsa degli utenti sulle società erogatrici del servizio elettrico. Il diritto all’indennizzo automatico è stato però oggetto di un braccio di ferro fra l’Intesa dei consumatori da un lato e l’Autorità e l’Enel Distribuzione dall’altro. La prima sostiene che questo sia un diritto previsto dalle delibere dell’Autorità e dalle Carte dei Servizi delle aziende distributrici, che definiscono gli standard di qualità nella fornitura elettrica. Le seconde invece ritengono che per gli eventi di interruzione del servizio del 28 settembre 2003, in quanto aventi origine sulla rete di trasmissione nazionale, non sia dovuto alcun indennizzo automatico.
Lo scontro sull’interpretazione dei regolamenti si è quindi spostato sul terreno giudiziario. Alcuni cittadini, sostenuti dalle associazioni dei consumatori, si sono rivolti alla magistratura, vedendosi in diversi casi riconosciuto il diritto all’indennizzo. L’ultimo episodio lo scorso 6 aprile, quando il Tribunale di Mercato San Severino (Salerno) ha condannato l’Enel a risarcire un utente.
Adriana Angelotti