COMUNITA' ENERGETICHE. CER
Una comunità di energia rinnovabile (CER; in inglese Renewable Energy Community, abbreviato REC), anche detta comunità energetica rinnovabile o, in maniera semplificata, comunità energetica, è un gruppo di soggetti che si organizzano per produrre e condividere localmente l'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Dal 2018, nell'Unione Europea ne è stata introdotta una prima definizione comunitaria con la direttiva sulla promozione delle fonti rinnovabili, la Direttiva UE 2018/2001.
Questa direttiva, conosciuta anche come direttiva RED II (dall'inglese Renewable Energy Directive II), introduce la CER come nuovo schema di autoapprovvigionamento (o autoconsumo) locale da fonti rinnovabili.

Nella realizzazione di questa prospettiva, i consumatori (o consumers) divengono auto-consumatori (o prosumers) e agiscono collettivamente].

La definizione delle CER rientra nelle strategie di transizione energetica europea: si propone un'adozione diffusa di fonti di energia rinnovabile sul territorio comunitario a stabilire un nuovo assetto del sistema energetico, dov'è fortemente incentivata la produzione di energia a livello locale.

La direttiva ha richiesto che entro il 2021 tutti gli stati membri si dotassero di misure di incentivazione per gli schemi di autoconsumo, quali le comunità di energia rinnovabile e i gruppi di autoconsumo collettivo, al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Green Deal.

È necessario precisare che il concetto di comunità di energia rinnovabile differisce da quello di "comunità energetica dei cittadini" (in inglese citizens energy community, o CEC), introdotto dalla Direttiva UE 2019/944 (c.d. IEMD)[7]….
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Definizioni
L’auto-consumatore di energia rinnovabile è definito, a livello europeo, come un cliente finale che produce energia elettrica da fonti di energia rinnovabile (abbr. FER) per il proprio consumo e che può immagazzinare o vendere questa energia autoprodotta purché questa attività non costituisca l’attività commerciale o professionale principale del soggetto.

L’auto-consumo collettivo, secondo l'Art. 2, punto 15 della Direttiva UE 2018/2001 (RED II), è l’estensione del concetto di auto-consumatore a livello di edificio/condominio: “un gruppo di almeno due auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e abitano nello stesso edificio o condominio”.
La comunità di energia rinnovabile è, a sua volta, un’estensione dell’autoconsumo collettivo a livello di distretto/vicinato.
Prevede la partecipazione su base volontaria di soggetti molteplici, che attraverso la sottoscrizione di un contratto collettivo costituiscono un soggetto giuridico diventando azionisti o membri della comunità costituita….

Sono previste, inoltre, le comunità energetiche dei cittadini (CEC) che costituiscono un'estensione del concetto comunità di energia.
Diversamente dalle CER, le CEC, secondo la normativa comunitaria, sono sempre entità legali la cui partecipazione è a base volontaria, a prescindere dalle declinazioni delle direttive nei singoli stati membri, non devono necessariamente prevedere l'uso di fonti di energia rinnovabile e non sono soggette a vincoli di prossimità presso le fonti dell'energia condivisa.


Diritti e doveri delle comunità energetiche
La direttiva RED II specifica i diritti e doveri delle CER come entità giuridiche riconosciute, ma anche il ruolo che queste sono chiamate a svolgere all’interno della visione europea di transizione energetica.

In particolare, l’Articolo 22, stabilisce che le CER:
hanno diritto di produrre, consumare, immagazzinare e vendere l’energia rinnovabile;
possono scambiare l’energia rinnovabile prodotta e accedere a tutti i mercati dell’energia elettrica, direttamente o come aggregazione;
sono aperte a tutti i consumatori, comprese famiglie a basso reddito o soggetti vulnerabili;
beneficiano di procedure eque (proporzionate e trasparenti) e gli oneri di rete debbono tener conto dei costi sostenuti e garantiti sulla base di un'attenta analisi costi-benefici a cura delle autorità nazionali competenti.
Inoltre, gli stati membri sono chiamati a fornire sostegno e promozione alle CER, per il loro sviluppo e la loro diffusione, garantendo anche una competizione alla pari con altri partecipanti nei mercati energetici …

Utenti
I membri di una comunità energetica rinnovabile sono differenti dai soggetti che possono genericamente configurarsi come autoconsumatori di energia rinnovabile o autoconsumatori collettivi. Questo perché lo schema di una CER è indirizzato alla dimensione di vicinato: si riferisce a cittadini che abitano nello stesso quartiere o in quartieri limitrofi. I soggetti, per costituire una comunità energetica possono consociarsi tra loro e/o insieme ad altri utenti della rete elettrica (ad esempio, negozi, scuole ed ospedali) presenti nell’area, per produrre e consumare energia rinnovabile[

In generale, le condizioni essenziali per essere membri di una comunità energetica sono tre:
- la vicinanza dei soggetti agli impianti FER;
- i membri devono essere persone fisiche, PMI o autorità locali;
- gli obiettivi della CER sono di carattere ambientale e/o sociale.
In alcuni stati, come l'Italia, possono essere membri della comunità, quindi avere accesso ai meccanismi di incentivazione dell'energia, soltanto alcune categorie di utenti. Ciò, tuttavia, non esclude una partecipazione indiretta alle attività di produzione, vendita e condivisione dell'energia da parte di quegli attori che non possono essere membri della CER.
Nelle prime esperienze di comunità energetiche i promotori di queste iniziative sono stati gli stessi privati cittadini, le associazioni di quartiere, gli amministratori di condominio, le pubbliche amministrazioni locali, ma anche le università e le associazioni socio-culturali presenti sul territorio.

Configurazioni
Le configurazioni prevalenti prevedono l'utilizzo dell'infrastruttura esistente (ad esempio, la rete elettrica pubblica), conformemente a quanto suggerito dalle direttive.
Alcuni esempi di infrastrutture di rete private sono presenti in Europa, ove concesso dalla legislazione locale.
In questi casi, l'intera infrastruttura è gestita dalla comunità e, spesso, è concessa da sandbox regolamentari (ad esempio, grandi impianti industriali, progetti sperimentali).

Le comunità energetiche in Italia
In Italia, le comunità energetiche rinnovabili costituiscono uno dei possibili meccanismi di autoproduzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili a livello locale e sono disciplinate dalle leggi di recepimento delle direttive europee.
In Italia peraltro esiste già storicamente un concetto di organizzazione locale per le produzione e la distribuzione dell'energia elettrica].

I meccanismi di incentivazione dello schema delle CER, insieme a quello dell'autoconsumo collettivo, sono regolati sulla base di provvedimenti attuativi redatti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), ed erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) attraverso apposite regole tecniche.
Esse rappresentano una delle possibili configurazioni per l'autoconsumo diffuso definite dal Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso (TIAD), Allegato A alla deliberazione 727/2022/Reel, ovvero:

In particolare, iI Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) del 2020 cita le CER tra gli strumenti che l'Italia vuole mettere in campo per portare avanti una transizione energetica verso la decarbonizzazione e la decentralizzazione del sistema energetico.

In particolare, nel PNIEC è espressa l’intenzione di esplorare le modalità con cui gli impianti FER in schemi di autoconsumo e CER possano essere uno strumento valido per contrastare la povertà energetica, per sostenere le economie dei piccoli comuni sfruttando le risorse locali, per evitare inefficienze nell'implementazione della rete nazionale e valorizzare la rete elettrica esistente.

Normativa
Recepimento della direttiva europea
Il recepimento delle direttive europee RED II e IEMD nei diversi stati membri è stato previsto per il 2021. In alcuni casi, tra cui quello dell’Italia, l’implementazione delle azioni proposte dalla direttiva è avvenuta in due fasi: una prima fase preliminare in cui sono stati emanati provvedimenti transitori al fine di avviare una fase di sperimentazione e, successivamente, quella in cui sono state emanate le leggi di recepimento della direttiva.


Fase transitoria
L’Italia ha introdotto nel proprio quadro normativo i concetti di comunità di energia rinnovabile e di autoconsumo collettivo, prima del recepimento effettivo delle direttive, avviando una fase di sperimentazione (anche detta "transitoria").
Il Decreto-legge 162/19 (c.d. DL Milleproroghe)[, convertito in Legge nel 2020 , ha anticipato il recepimento degli articoli 21 e 22 della direttiva RED II, disciplinando e rendendo possibili le configurazioni di autoconsumo collettivo e CER entro specifiche condizioni.

L’attuazione del DL Milleproroghe è avvenuta nello stesso anno con la delibera ARERA 318/2020/R/e e, relativa alla regolazione economica delle comunità energetiche, e il Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) del 16 settembre 2020, che ha definito tariffe incentivanti per gli schemi di autoconsumo da fonti rinnovabili.

Legge di recepimento
Il Decreto-legge 8 novembre 2021, n.199[29] è entrato in vigore a partire dal 15 dicembre 2021 e recepisce a livello italiano la Direttiva RED II.

Le principali novità, rispetto alla fase transitoria, riguardano l'innalzamento della soglia di potenza massima ammissibile per ciascun impianto della CER e l’ampliamento del perimetro delle configurazioni:
è stato stabilito che possono accedere all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza fino a 1 MW, la cui entrata in esercizio è in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto RED II; precedentemente tale limite era di 200kW.

il perimetro di aggregazione è riferito alle utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria.
Infine, il D.Lgs. 199/2021 ha previsto che la disciplina stabilita per la fase di transizione dalla legge n.8/2020 continui ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti, da adottare da parte del MASE e di ARERA, ai sensi di quanto stabilito agli articoli 8 e 32 del predetto decreto.

Si è ancora in attesa dei decreti attuativi.


Fonti:
wikipedia,
youtube,.
Sergio Saladini