MAKE LAW, NOT WAR! Fate la legge, non

Dalla Costituzione della Repubblica italiana


Articolo 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni
di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace
e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.




Dalla Carta delle Nazioni Unite

Firmata da 51 membri originari ed adottata per acclamazione a S. Francisco
il 26 giugno 1945

Entrata in vigore con il deposito del ventinovesimo strumento di ratifica
il 24 ottobre 1945

Ratificata dall'ltalia con legge 17 agosto 1957 n. 848 in Suppl. Ord.
G.U. n. 238 del 25 settembre 1957


Articolo 2

L'Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell'art.
1, devono agire in conformità ai seguenti princìpi:

1. L'Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza
di tutti i suoi Membri.

2. I Membri, al scopo di assicurare a ciascuno di essi i diritti e i benefici
risultanti dalla loro qualità di Membro, devono adempiere in buona
fede gli obblighi da loro assunti in conformità al presente Statuto.

3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi
pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia,
non siano messe in pericolo.

4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla
minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale
o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera
incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi
azione che queste intraprendono in conformità alle disposizioni
del presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi
Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendono un'azione preventiva o
coercitiva.

6. L'Organizzazione deve fare in modo che Stati che non sono Membri delle
Nazioni Unite agiscano in conformità a questi princìpi,
per quanto possa essere necessario per il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale.

7. Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite
ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza
interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni
ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto;
questo principio non pregiudica però l'applicazione di misure coercitive
a norma del capitolo VII.


Articolo 51

Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale
di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco
armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio
di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace
e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell'esercizio
di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza
del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere
e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza,
di intraprendere in qualsiasi momento quell'azione che esso ritenga necessaria
per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.


La Redazione