PATRIMONIO ARTISTICO E NATURALE DELLO STATO ITALIA

Lo scorso 15 giugno la maggioranza parlamentare ha approvato la legge
n. 112/2002, convertendo il decreto-legge del Governo Berlusconi n. 63/2002,
che prevede disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia, fra
le altre, di valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture
(1).


Ricorderete che il Presidente Ciampi, all'atto della promulgazione della
legge, ha richiesto con fermezza che siano garantiti i beni artistici
e naturali del nostro Paese.


L'art. 7 della legge prevede che il patrimonio dello Stato sia valorizzato,
gestito e ceduto per il tramite di una società per azioni, la Patrimonio
dello Stato S.p.A., il cui capitale iniziale è di 1 milione di
Euro, quasi 2 miliardi delle vecchie lire.


Il governo e la maggioranza parlamentare che lo sostiene intendono dunque
valorizzare, gestire ed alienare il patrimonio artistico e demaniale del
nostro Paese, trasferendo tutti i diritti su tali beni alla Patrimonio
S.p.a., una società per azioni di proprietà, si badi, non
del Ministero dei Beni culturali, ma di quello dell'economia.


Questa competenza esclusiva del Ministero dell'economia già disvela
il disegno, l'architettura del provvedimento, e le sue finalità.


Il ministero dei beni culturali del Paese che possiede il patrimonio
d'arte e di natura di valore incommensurabile, nonostante la tutela sciatta,
quando è apprestata, e la assai scarsa sensibilità degli
italiani a tale bellezza, dovrebbe, anche solo a rigor di buon senso,
interpretare parte da protagonista nella politica e nell'amministrazione
di tale ricchezza, con tutto il gravoso onere delle responsabilità
che tale ruolo comporta.


Ai sensi di legge, il Ministero dei beni culturali non avrà, invece,
che ruolo di comparsa nella valorizzazione, gestione e cessione del patrimonio
artistico dello Stato, avendo diritto di parola soltanto qualora i beni
da trasferire alla Patrimonio S.p.a. siano di particolare valore artistico
e storico.


Quali siano questi beni, non è dato sapere, perché né
questa né altra legge ha ancora provveduto ad individuarli con
precisione.


D'altronde, si è detto che il patrimonio artistico e storico è
talmente vasto che è impossibile individuare ogni ricchezza.


E' probabile, dunque, con la complice fatiscenza della nostra pubblica
amministrazione, che si vedranno valorizzati, gestiti o, assai più
probabilmente, alienati beni pubblici di cui lo Stato non ha esatta contezza
del valore artistico e storico, ma dei quali incasserà comunque,
nonostante ne ignorasse ex ante il valore, i proventi della valorizzazione,
gestione o alienazione.


Tutta la ricchezza artistica e storica dello Stato viene infatti trasferita,
ai sensi dell'art. 1 della legge 112/2002, alla patrimonio s.p.a..


Al Ministero dell'ambiente, invece, non viene assegnato nemmeno diritto
di parola, figuriamoci quello di veto.


La legge, ricordiamo, non ha per oggetto la tutela del patrimonio naturale
e artistico dello Stato, ma esclusivamente la sua valorizzazione, gestione
ed alienazione.


L'art. 11 prevede infatti che la Patrimonio S.p.a. possa effettuare operazioni
di cartolarizzazione, che possa cioè trasformare l'enorme e ricchissimo
patrimonio artistico e naturale in denaro pubblico spendibile.


Oltre alla patrimonio S.p.A., l'art. 8 della stessa legge prevede l'istituzione
di una seconda società per il finanziamento delle infrastrutture,
la "Infrastrutture S.p.a." La società potrà finanziare,
in qualsiasi forma, le infrastrutture e le grandi opere pubbliche, nonché
gli investimenti per lo sviluppo economico. Vi è di più:
la Infrastrutture S.p.a. potrà anche concedere garanzie per tali
finanziamenti.


Dunque: la "Patrimonio S.p.a.", facente capo al Ministero dell'economia,
disporrà dell'intero patrimonio naturale, artistico e storico del
nostro Paese. Si tratta di un'enorme ricchezza pubblica che potrà,
come prevede espressamente l'art. 7, essere "smobilizzata",
mediante la vendita o la cartolarizzazione, trasformata in risorsa finanziaria.
Ancora: il patrimonio dello Stato potrà fungere da garanzia per
ottenere la concessione di finanziamenti.


Siamo di fronte, dunque, ad un'innovazione degli strumenti a disposizione
della finanza pubblica: sino ad ora, infatti, lo Stato aveva finanziato
gli investimenti mediante l'antico strumento della tassazione e della
emissione dei titoli del debito pubblico.


Ci sarà permesso dire, nella nostra assoluta incompetenza, che
tale innovazione ci sembra, come dire, assai rischiosa.


Il nostro è un patrimonio di valore incommensurabile già
assai trascurato e malamente tutelato. Disfarsene sarebbe un delitto.


Già non sono trascurabili gli ettari di preziosissimo terreno
d'uva acquistato dai cittadini stranieri, ben più consapevoli degli
italiani, fuggiti a gambe levate dalla terra verso il progresso industriale
e post-industriale delle città, della fertilità del nostro
territorio, delle potenzialità produttive delle campagne, della
tradizione e della cultura che la stessa terra ci tramanda.


Sino ad ora, le nuove opere e le infrastrutture sono state sì
finanziate, rimpinguando le casse delle imprese edili, anche quando erano
riconducibili alla criminalità organizzata, e più di qualche
tasca di amministratori pubblici corrotti, senza che i cittadini ed il
Paese, soprattutto le regioni del sud, ne abbiano tratto gran beneficio.
Quante sono le opere pubbliche - ponti, strade, acquedotti - sospesi,
mai terminati, congelati?


Non ci rassicura certo la colpevole, mai casuale, inefficienza della
nostra pubblica amministrazione. Uno Stato che non è in grado di
individuare ogni bene di valore artistico, storico, naturalistico, sarà
capace di non sperperare denaro pubblico così rischiosamente procacciato?


NOTE

1. Il testo della legge di conversione, entrata in vigore il giorno successivo
alla sua approvazione, è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
139 del 15 giugno 2002. Lo stesso testo è disponibile sul sito
www.parlamentoitaliano.it.

Laura De Cristofaro