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DECRETO LEGGE 91: LE NOVITA' IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE Il provvedimento raccoglie interventi normativi di diversa natura apportando anche modifiche al D.Lgs 152/06 È in vigore dal 25/06/2014 il DL n. 91 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”. [img1sx]Il provvedimento raccoglie interventi normativi di diversa natura e motivazione apportando anche modifiche al D.Lgs 152/06 (TUA) e ad altra normativa ambientale. Si riportano le principali novità di interesse ambientale: VIA e VAS (art. 15, c. 1-5) E' stata introdotta nell'art. 5 del TUA la definizione di Progetto, che sostituisce le precedenti definizioni di progetto preliminare e di progetto definitivo. Per i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni (comma 4 art. 20 TUA), si riduce la discrezionalità delle stesse. E' prevista, infatti, l'emanazione entro 90 gg. di un DM Ambiente che fisserà oltre ai criteri e soglie per l'assoggettamento alla procedura di screening ambientale anche le modalità con cui le Regioni adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territori. Quando entrerà in vigore il decreto ministeriale, tali soglie (contenute nell'allegato IV) saranno integrate con le disposizioni del decreto e le Regioni, per le opere collocate in aree protette, non potranno più ridurre del 50% le soglie dimensionali dei progetti da sottoporre a VIA o screening regionali (art. 6 comma 8 del Testo Unico Ambientale -TUA). Fino all'entrata in vigore del DM, le Regioni dovranno effettuare la procedura di screening sulla base dei soli criteri di cui all'Allegato V. In previsione dell'entrata in vigore di suddetto DM, l'art. 15 comma 5 abroga l'art. 23 della L. 97 del 06/08/2013 (che era finalizzato alla predisposizione di Linee guida per la definizione delle soglie e dei criteri per l'assoggettamento dei progetti alle procedure di VIA.). Se un impianto, anche già in esercizio, deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA postuma si applicano le nuove regole sopra esposte, ferma restando la prosecuzione dell'attività fino all'emanazione dell'atto definitivo. L’art. 15, comma 1, lettere e,f,g. potenzia le procedure di pubblicità sia per la VIA che per la VAS. Sempre nell’art.15, c.1 vengono introdotte delle modifiche riguardanti i progetti o impianti, di competenza regionale o statale, contenuti negli allegati II e IV del TUA (opere di canalizzazione, impianti destinati al trattamento e stoccaggio di residui radioattivi, ecc.) AMBIENTE MARINO - Responsabilità per incidenti navali (art. 11, c.3) Il comma 3 dell’art. 11 modifica l’art. 12 della L. 979/82 sulla difesa del mare estendendo la responsabilità dell’inquinamento marino (sversamento di idrocarburi), in caso di incidente navale, oltre all'armatore, al proprietario e al comandante della nave, anche al proprietario del carico trasportato. - Scarichi in mare (art. 13, c. 7) Il comma 7 dell’art. 13 introduce per il parametro “solidi sospesi totali”, una deroga ai limiti di emissione in mare stabiliti dalla Tabella 3 dell'Allegato V alla Parte Terza del TUA, per le attività industriali sottoposte ad AIA. Per questi impianti, infatti, possono essere stabiliti nuovi limiti “più elevati e proporzionati ai livelli di produzione”, conformi alle indicazioni contenute nelle BAT. - Strategia Marina (art. 17) L'art. 17 introduce varie modifiche al D.Lgs 190/2010 (decreto di recepimento della direttiva europea per la Strategia Marina 2008/56/CE), soprattutto per rispondere ad alcune osservazioni contenute in 2 procedure d'infrazione. Tali modifiche non appaiono sostanziali tranne che per quelle relative a: • art. 11 (Programmi di monitoraggio), dove adesso il MATTM sembra essere il diretto attuatore dei piani di monitoraggio e non più solamente il soggetto che doveva definirli; • art.12 (Programmi di misure), dove si introduce un riferimento esplicito alla "gestione della qualità delle acque di balneazione" tra i programmi di misure esistenti da tenere in considerazione. - Rifiuti da navi militari (art. 13, c. 5) Il comma 5 punto a) dell’art. 13, modifica il comma 5-bis dell’art. 184 del TUA, prevedendo l’emanazione di specifici decreti del Ministro della Difesa. In attesa di questi decreti, il c. 5 al punto b) introduce nel TUA l’art. 241 bis, che prevede di applicare le disposizioni del decreto del Ministro della Difesa 22 ottobre 2009. BONIFICHE - Procedura Semplificata (art. 13, c.1-3) La materia è trattata al Capo II art. 13 c.1-3 del DL che inserisce nel TUA l’art. 242 bis “Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza” che prevede che qualsiasi ”operatore interessato” possa effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica o messa in sicurezza, riducendo la contaminazione a livelli inferiori o uguali alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC). L’operatore presenta il progetto completo degli interventi e il cronoprogramma dei lavori PA che entro 30 gg. convoca la Conferenza dei Servizi (CdS) ed entro 90 gg. dalla CdS adotta la determinazione conclusiva che costituisce atto di assenso (in totale massimo 120 gg. per autorizzazione e approvazione). Entro 30 gg. dall’atto di assenso l’operatore comunica la data di avvio della bonifica che si deve concludere entro un anno, a meno che di concessione di proroga di massimo 6 mesi. Decorsi i termini (salva motivata sospensione) si rientra nella procedura ordinaria (art. 242 o 252 del TUA).Ultimati gli interventi l’operatore presenta alle autorità i risultati della caratterizzazione valicati dalle ARPA (costi a carico dell’operatore) per dimostrare il non superamento delle CSC per la specifica destinazione d’uso. Per la falda resta fermo l’obbligo di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica art. 242 o 252 del TUA. Il sito bonificato può essere utilizzato secondo destinazione d’uso prevista dagli strumenti urbanistici, salva valutazione di rischi sanitari per presenza di contaminanti volatili nelle acque di falda. Il 242 bis si applica anche ai procedimenti art. 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del DL in oggetto ed ai procedimenti di approvazione di interventi avviati prima dell’entrata in vigore del TUA la cui istruttoria non è conclusa al giorno dell’entrata in vigore del DL. 91/14 (gestiti secondo il Titolo IV del TUA). - Infrastrutture destinate alla difesa (art. 13, c.5) L’art. 13 c.5 lett a) e b) introduce nel TUA l’art. 241 bis “Aree militari”, che stabilisce che per la bonifica e messa in sicurezza di queste aree ad uso esclusivo delle forze armate si applichino le CSC per siti ad uso commerciale o industriale (colonna B), a meno che il sito non venga declassificato a destinazione residenziale. Le CSC delle sostanze specifiche da attività militari non incluse nella Tab.1 all.V della parte IV del Titolo V del TUA sono definite dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS). RIFIUTI - Procedure semplificate di recupero (art. 13 c.4) All'art. 216 del TUA, viene inserito il c. 8-quater per le attività di trattamento delle specifiche tipologie di rifiuti individuate dall'art. 6, par. 2, della Direttiva 2008/98/CE riguardante la cessazione della qualifica di rifiuto. La norma prevede che, fatto salvo il rispetto dei quantitativi massimi previsti dalle norme nazionali (DM 5/2/98, DM 161/12 e DM 269/05), per l'applicazione della cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) devono essere rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni degli specifici regolamenti comunitari, con particolare riferimento a qualità e caratteristiche dei rifiuti, condizioni per lo svolgimento dell’attività, aspetti sanitari ed ambientali, nonché riguardo alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere tali. - Impianti per trattamento rifiuti prodotti dai sistema d’arma (art. 13, c.5) La modifica del c.5-bis dell'art. 184 del TUA affida a successivi decreti interministeriali il compito di disciplinare le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale. - Ordinanze contingibili e urgenti (art. 14, c.1) L’art. 191 del TUA, viene così modificato: lett. a) le ordinanze possono essere emesse anche in situazioni di "grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente" e non più solo nel caso di "eccezionale e urgente necessità di tutela…"; lett.b) le ordinanze possono prevedere forme di gestione dei rifiuti anche non "speciali" e possono disporre la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale addetto, "senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico". - Sistri (art. 14, c.2) Entro 60 giorni dall'entrata in vigore, il MATTM, ai sensi dell'art. 188-bis, c. 4-bis del TUA, provvede a semplificare il Sistri, con priorità per l’applicazione interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb. - Combustione di sfalci e potature (art. 14, c.8) L’art. 14, c. 8 inserisce il comma 6-bis all’art. 256-bis del TUA. Il comma aggiunto esclude l'applicazione dell'art. 256-bis al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Pertanto non si applicano le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti, né quelle previste per la combustione illecita di rifiuti abbandonati introdotti dal DL sulla Terra dei fuochi. È consentita la combustione di tale materiale in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (metro cubo di blocchi di legno accatastati) per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. IMPIANTI TERMICI CIVILI - Obbligo di integrazione del libretto di impianto (art. 11 c.7) Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (0,035 MW), l’art. 11, c.7 stabilisce entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DL l’obbligo di effettuare gli adempimenti di cui all’art.284, c.2 del TUA relativi all'integrazione del libretto di centrale (un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286, oltre che all’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286). - Caratteristiche tecniche e adeguamento alle disposizione del titolo II del TUA (art. 11 c.9-11) Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, l’art. 11, c.9 disciplina delle caratteristiche tecniche attraverso la sostituzione dell'articolo 285 del TUA. L’art. 11 c.10 fissa la data del 1° settembre 2017 come termine ultimo per l’adeguamento alle disposizioni del Titolo II del TUA degli impianti termici civili autorizzati ai sensi del Titolo I, Parte V, che dopo l'entrata in vigore del DL ricadono nel Titolo II (Impianti termici), purché sui terminali siano installate valvole termostatiche, ripartitori di calore e altri elementi utili al risparmio energetico. Fermo restando che la dichiarazione di conformità sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite a richiesta dell'Amministrazione (articolo 9, c.2, Dl 5/2012, convertito in legge 35/2012), la disposizione all’art 11 c.11, chiarisce che restano fermi gli obblighi di comunicazione all'Autorità competente previsti dall'articolo 284 del TUA. SEMPLIFICAZIONE AUTORIZZAZIONE IMPIANTI FER (Fonti di Energia Rinnovabile) - Modello Unico di Comunicazione (art. 30 c.1) L’art.30 c.1 prevede dal 1° ottobre 2014, l’adozione di un modello unico di comunicazione al Comune per gli impianti a fonti rinnovabili di cui all’articolo 6, comma 11 del D.Lgs 28/2011 (impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW nonché impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici) in sostituzione di quello adottato dai Comuni. Il modello è approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico e le dichiarazioni previste sono rese in autocertificazione. Se è necessario acquisire altri atti di assenso (es. autorizzazione paesaggistica), l'interessato li allega, oppure chiede allo Sportello unico per l'edilizia di acquisirli d'ufficio. Il Comune non può chiedere documentazione aggiuntiva oltre a quella prevista. Gli impianti solari fotovoltaici e termici soggetti a sola comunicazione ai sensi dell'articolo 11 c.3, D.Lgs 115/2008, che sono realizzati su edifici non in zona vincolata e rispettando certe caratteristiche (previste dallo stesso c.3 art. 11 del D.Lgs 115/2008) possono essere realizzati con sola comunicazione senza che sia prevista altra documentazione. - Autorizzazione impianti a biometano (art. 30 c.2) L’art. 30 c.2 aggiunge al D.Lgs 28/2011 l'articolo 8-bis che estende agli impianti a biometano l’applicabilità dei titoli autorizzativi di cui agli art. 5 e 6 (art.5: Autorizzazione Unica - AU; art 6: Procedura Abilitativa Semplificata - PAS). La PAS può essere utilizzata per impianti fino a 100 Nm3/h e per modifiche o riconversione anche parziale, degli impianti alla produzione di biometano, che non provochi aumento o variazione delle matrici biologiche in ingresso; per tutti gli altri interventi è necessaria l'AU, ex D.Lgs 387/2003, articolo 12. ARPA TOSCANA
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