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PIZZA ITALICA O TAPAS SPAGNOLE? Ciclo approfondimenti sulla Costituzione Italiana -quinta puntata La recente accelerazione sul sentiero della riforma elettorale ha portato una sorpresa nel testo base dell’accordo concluso tra i due principali partiti. Sembrava che il modello politico-costituzionale da seguire fosse quello applicato in Spagna, alla fine però l’accordo si è concluso su un sistema misto proporzionale con premio di maggioranza denominato “Italicum”. Del modello spagnolo rimangono le liste bloccate corte e i collegi plurinominali in ognuno dei quali viene assegnato un numero di seggi compreso tra tre e sei ma il riparto dei voti avviene a livello nazionale e non di circoscrizione provinciale. Fanno eccezione la Valle d’Aosta che presenta un collegio uninominale e il Trentino Alto Adige che è diviso in otto collegi uninominali. Le principali novità inserite nel testo del disegno di legge depositato alla Camera riguardano attualmente: - il premio di maggioranza, da 327 a 340 seggi, per la lista o la coalizione di liste che ottenga al primo turno almeno il 37% dei voti; - le diverse soglie di sbarramento stabilite al 4,5% per ogni partito in coalizione, al 12% per le coalizioni, all’8% per i singoli partiti; - le liste bloccate corte in ciascun collegio plurinominale; - il turno di ballottaggio eventuale tra i primi due partiti o coalizioni nel caso un cui al primo turno nessuno raggiunga il 37% del totale dei voti validi espressi; - parità di genere al 50% nel complesso dei collegi. L’Italicum è quindi un sistema che assicura comunque la maggioranza assoluta al vincitore e che garantisce alle minoranze di dividersi almeno il restante 45% dei seggi per ciascuna camera. Viene infatti stabilito un tetto massimo di 340 seggi da attribuire anche nel caso che un partito o una coalizione consegua più del 55% dei voti alle elezioni senza fare scattare il premio. Imitare il sistema spagnolo non sarebbe comunque stata una scelta inefficace. Infatti, da quando è entrata in vigore la Costituzione democratica del 1978, il sistema istituzionale spagnolo si caratterizza per la stabilità dei governi. Basti pensare che dal 1981 ad oggi si sono succeduti soltanto dieci Primi ministri. La Spagna ha una forma di governo monarchico/parlamentare razionalizzata. Il potere legislativo spetta alle Cortes Generales (il Parlamento) che sono costituite dal Congresso dei Deputati e dal Senato. Il bicameralismo è ‘disuguale’ a favore del Congresso cui spetta in esclusiva il raccordo fiduciario e di controllo nei confronti del Governo e l’approvazione definitiva delle leggi. Il Congresso è composto da 350 membri eletti per 4 anni in cinquantadue circoscrizioni provinciali con metodo proporzionale a liste bloccate e clausola di sbarramento del 3% a livello circoscrizionale. Il sistema proporzionale è previsto in Costituzione (art. 68) anche se tutt’altro che proporzionali sono i suoi effetti a causa della composizione numericamente contenuta dei Deputati, dell’individuazione delle province come circoscrizioni elettorali e della rappresentanza minima di due seggi per ogni provincia. In particolare il basso numero di deputati da eleggere in ogni circoscrizione - la media è 6,7 per circoscrizione e soltanto Madrid e Barcellona eleggono 36 e 31 deputati - non consente alla legge di dispiegare effetti proporzionali. Il risultato è la realizzazione di un sistema maggioritario che fa alternare al governo il ‘Partido Socialista’ o il ‘Partido Popular’. Una minore rappresentanza hanno anche i partiti con forte connotazione territoriale. Alle ultime elezioni politiche del 2011, il sistema ha confermato di nuovo il suo funzionamento permettendo a una formazione politica - il Partito popolare - di raggiungere la maggioranza assoluta dei seggi al Congresso dei Deputati. Come già accennato, in Spagna vige un bicameralismo non paritario. A differenza del sistema italiano, il Congresso è preferito al Senato. È il Congresso che vota la fiducia al Presidente del Governo, interviene nella dichiarazione degli stati speciali di emergenza e che può superare il veto del Senato all’approvazione di una legge con una seconda votazione a maggioranza assoluta o anche a maggioranza semplice una volta trascorsi due mesi. Il Senato è la camera di rappresentanza territoriale, ma solo 58 senatori sono rappresentanti delle Comunità autonome, gli altri 208 sono eletti direttamente dal popolo tramite un sistema maggioritario, con un meccanismo di voto limitato, che consente all’elettore di esprimere un numero di preferenze, pari al numero dei seggi elettivi della circoscrizione meno uno. La figura istituzionale che assume una posizione privilegiata è il Presidente del Governo che è anche il leader politico del partito che vince le elezioni e che ha la maggioranza dei Deputati. È il Sovrano che propone al Congresso come Presidente del Governo il leader del partito che, a seguito delle elezioni, ha la maggioranza al Congresso. La nomina, sempre a cura del Capo dello Stato, interviene soltanto dopo che il Congresso abbia votato al Premier in pectore la fiducia a maggioranza assoluta, oppure, dopo 48 ore dalla prima votazione, a maggioranza semplice. In caso contrario, sarà di nuovo compito del Sovrano ricercare un altro candidato. Nel caso in cui dopo due mesi dalla prima votazione il Congresso non riesca a accordarsi sulla persona da nominare primo ministro il Sovrano dovrà sciogliere entrambe le Camere e indire nuove elezioni. Analogamente a quanto avviene nel modello tedesco, la relazione fiduciaria tra il leader del governo e il Congresso potrà essere interrotta soltanto da una mozione di sfiducia costruttiva presentata da un decimo dei Deputati che dovrà indicare anche il nuovo candidato alla Presidenza del Governo. Il rapporto fiduciario, esistente soltanto tra il Congresso dei Deputati e il Presidente del Governo, è strettamente razionalizzato e rafforza la stabilità del Governo richiedendo necessariamente per sfiduciarlo una votazione del Congresso che indichi contemporaneamente il nuovo Capo del Governo. Per tenere salda la propria maggioranza il primo ministro può anche porre la questione di fiducia sul programma di governo o su dichiarazioni di politica generale che deve essere votata a maggioranza semplice. In realtà, la questione di fiducia non viene quasi mai utilizzata. Un importante strumento nella mani del Presidente del Governo, che fa da contrappeso alla mozione di sfiducia dei Deputati, è la possibilità di proporre alla Corona lo scioglimento di una o di entrambe le Camere. Lo scioglimento discrezionale non può però essere posto nel caso sia già stata presentata una mozione di sfiducia, siano stati già dichiarati gli stati di allarme, di eccezione o di assedio oppure prima che trascorra un anno dal precedente scioglimento. In conclusione, la Costituzione spagnola contiene un disegno razionale dei pubblici poteri e assicura una forte tutela ai diritti fondamentali dell’uomo. Il sistema politico istituzionale generato presenta una forma di governo parlamentare basata su una compiuta alternanza democratica al potere tra i due partiti più importanti, con l’indirizzo politico generale attribuito alla maggioranza parlamentare costituita dal partito che ha vinto le elezioni. Il centro direttivo del parlamento è il Governo e in particolare il Premier vero leader della maggioranza dei Deputati e responsabile della politica nazionale. Elia Bova
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