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Decreto Interministeriale sulle modalità di attuazione delle disposizioni della Finanziaria 2007 Agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici Come anticipato dal comma 349 della legge finanziaria 2007, è stato emanato il Decreto attuativo della Legge Finanziaria 2007 rispetto a quanto previsto dai commi 344, 345, 346 e 347. La novità apparsa subito rilevante è che la detrazione dell’imposta lorda sul reddito, nella misura del 55% per le spese documentate e sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 31/12/2007, compete oltre che alle persone fisiche e ai soggetti non titolari di reddito di impresa quali ad es. le società semplici, s.n.c., s.a.s. anche agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale e ai soggetti titolari di reddito di impresa che sostengono delle spese per gli interventi di cui ai commi 344, 345, 346, 347 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, e quindi anche rurale, posseduti o detenuti, quali ad es. gli usufruttuari, l’inquilino o comodatario o gli stessi condomini nel caso di interventi sulle parti comuni. La detrazione è possibile anche per interventi su edifici commerciali o strumentali all’attività d’impresa e non solo su abitazioni residenziali. È contemplato, altresì, il caso in cui questi interventi siano stati effettuati mediante l’assunzione di contratti c.d. di leasing e la detrazione spetta all’utilizzatore ed è determinata dal costo sostenuto dalla società concedente il leasing. Gli interventi ammessi e detraibili sono, specificatamente, quelli che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro. Vale a dire una diminuzione delle dispersioni del calore interno dei muri perimetrali e delle coperture e del flusso di calore dall’esterno all’interno dell’edificio in estate mediante la fornitura e messa in opera di materiale coibente e materiale ordinario e la demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo; una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive di infissi mediante la fornitura e posa in opera delle stesse e le integrazioni e sostituzioni dei vetri esistenti; interventi sugli impianti di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda mediante la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature, delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici collegati alle utenze, anche integrati con impianti di riscaldamento e la sostituzione di esistenti impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili rientrano oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi effettuati sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. Sono detraibili anche le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi e quelle per la redazione del certificato energetico o attestato di qualificazione energetica. Gli adempimenti necessari per poter fruire delle detrazioni sono: a) l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi di riqualificazione energetica ai previsti requisiti e può essere compresa nell’asseverazione che il direttore lavori deve obbligatoriamente rendere ex art. 8, c 2, del D.Lgs n. 192/05 sulla conformità al progetto delle opere realizzate. Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali. È ammessa un’unica asseverazione nel caso di più interventi effettuati per lo stesso edificio o unità immobiliare. Mentre per gli interventi più contenuti, quali la sostituzione di infissi o sostituzione di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100kW, l’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del produttore; b) l’acquisizione del certificato energetico o attestato di qualificazione energetica predisposto secondo lo schema di cui all’allegato A del Decreto, sempre prodotto da un tecnico abilitato; c) la trasmissione all’ENEA del certificato o attestato corredato dalla scheda informativa di cui all’allegato E del Decreto entro 60gg dal fine lavori e, comunque, non oltre il 29/02/2008 mentre per le imprese con esercizi a cavallo di 2 anni la documentazione è da trasmettere non oltre i 60gg dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31/12/2007. La trasmissione può avvenire mediante raccomandata o, a partire dal 30/04/2007, mediante il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo la ricevuta informatica; d) il pagamento delle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica mediante bonifico bancario o postale con l’indicazione della causale del versamento, codice fiscale del contribuente e numero di partita IVA o codice fiscale del beneficiario del pagamento. Il pagamento mediante bonifico riguarda solo i soggetti non titolari di redditi di impresa. Le detrazioni non sono cumulabili con le altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali mentre sono compatibili con la richiesta di titoli di efficienza energetica. Il Decreto attuativo contiene, poi, delle indicazioni tecniche specifiche sulla asseverazione (art. 7 fino a 9) e gli allegati. Giuseppe Bono
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