Decreto Interministeriale del 19 feb.2007
per l'incentivazionedell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici
Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente ha emanato il c.d. Decreto Conto Energia stabilendo i criteri e le modalità per incentivare la diffusione e il connesso sviluppo tecnologico della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, in attuazione dell’art. 7 del D.Lgs n. 387/2003.
Rispetto ai precedenti Decreti del luglio 2005 e febbraio 2006 le principali novità riguardano:
a) la semplificazione delle procedure di accesso alle tariffe incentivanti con l’eliminazione delle graduatorie o limite annuale e con la possibilità di richiesta dell’incentivazione al GSE (quale “Soggetto Attuatore”) al momento dell’entrata in esercizio dell’impianto;
b) l’introduzione di 9 tariffe incentivanti differenziate in base al grado di integrazione architettonica e in base alla potenza dell’impianto. Da 1 a 3 kWp è prevista una tariffa di 0,40 € per kWh prodotto se non integrato, di 0,44 €/kWh se parzialmente integrato e di 0,49 €/kWh se integrato; da 3 a 20 kWp si scende, rispettivamente, a 0,38 €/kWh, 0,42 €/kWh e 0,46 €/kWh; per potenze superiori a 20 kWp si scende a 0,36 €/kWh, 0,40 €/kWh e 0,44 €/kWh. Queste nuove tariffe rimarranno in vigore fino al 31/12/2008, ma saranno ridotte del 2% per ciascun anno dopo il 2008 e resteranno sempre fisse per 20 anni (nessun aggiornamento in base al tasso di inflazione). A partire dal 2009 verranno emanati ogni 2 anni dei nuovi Decreti per aggiornare le tariffe;
c) la maggiorazione del 5% delle tariffe previste sopra per impianti “non integrati” quando la maggior parte dell’energia prodotta (almeno il 70%) viene consumata dall’utenza, c.d. autoproduttori; per impianti su scuole e strutture sanitarie pubbliche e su edifici pubblici di Comuni con meno di 5.000 abitanti; per impianti integrati di aziende agricole e impianti integrati che sostituiscono coperture in eternit o contenenti amianto;
d) l’introduzione di premi per gli impianti che operano in regime di scambio sul posto. Viene riconosciuta una maggiorazione delle tariffe incentivanti qualora, dopo l’installazione di un impianto fotovoltaico e con un apposito Attestato di certificazione energetica ex D.Lgs 192/05 (sostituito da un Attestato di qualificazione energetica in attesa delle Linee Guida), si dimostri che si è realizzato un intervento atto a conseguire un miglioramento del fabbisogno energetico dell'edificio su cui è installato l'impianto (miglioramento minimo del 10%). La maggiorazione è del 50% rispetto alla percentuale del miglioramento ottenuto, con un massimo del 30% di maggiorazione dell'incentivo standard.
Il Decreto, che si pone l’obiettivo di installare una potenza nominale fotovoltaica di 3.000 MW entro il 2016, diverrà operativo dalla successiva Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, prevista entro 60gg., che stabilirà tempi, modalità e condizioni degli incentivi e fissa un primo tetto di 1.200 MW per gli impianti finanziabili.
I soggetti beneficiari (c.d. Soggetti Responsabili) del Conto Energia sono le persone fisiche (fino ad un max di 20 kWp) e giuridiche, i soggetti pubblici e i condomini di unità abitative e/o di edifici. Prima della realizzazione dell’impianto si dovrà inviare al GSE il progetto preliminare e la relativa documentazione richiedendo la connessione alla rete e poi, a impianto ultimato, comunicare la fine dei lavori, l’entrata in esercizio dell’impianto, la richiesta di accesso ai benefici e, per impianti fino a 20 kWp, se avvalersi del “servizio di scambio sul posto”. La potenza minima di impianti incentivabili è di 1 kWp e le tariffe incentivanti sono assicurate per 20 anni agli impianti realizzati in conformità al Decreto ed entrati in esercizio nel periodo tra la data di emanazione della delibera dell’AEEG e il 31/12/2008. Non si applicano nel caso in cui siano stati concessi incentivi pubblici oltre il 20% del costo dell’investimento, salvo il caso di scuole e strutture sanitarie pubbliche, e non sono cumulabili con certificati verdi e titoli di efficienza energetica.
La realizzazione dell’impianto fotovoltaico non richiede alcuna autorizzazione specifica (salvo ad es. le eventuali autorizzazioni paesistiche o degli enti di bacino) ed è sufficiente la D.I.A.. Inoltre, fino a 20 kWp, sono considerati impianti non industriali e quindi non soggetti a verifica ambientale e possono essere installati in aree agricole senza necessità di variarne la destinazione d’uso.
Giuseppe Bono