COMMENTI AL NUOVO DECRETO MAP CONTO ENERGIA
Il MAP ha inviato alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra Stato, le Regioni e le Provincie Autonome al fine di acquisirne l’intesa, un decreto ministeriale approvato dal Ministro Scajola di concerto con il Ministro Matteoli recante modifiche al Decreto 28 luglio 2005 in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, del quale per comodità si allega una copia nella quale le modifiche sono state inserite nel decreto del 28/07/05. La Conferenza Stato Regioni non ha analizzato questo decreto nella riunione del 15/12/05 e presumibilmente lo discuterà nella riunione del 15/01/06.

Questo memorandum si propone di analizzare gli aspetti positivi e quelli negativi del nuovo decreto:
1) Modifiche Positive
a) Cauzione Definitiva (Art. 7 e 9)
L’obbligo di costituire da parte del soggetto responsabile una cauzione definitiva nella misura di 1.500 €/kW di potenza dell’impianto da allegare alla domanda di accesso alle tariffe incentivanti è stato sostituito dall’obbligo di presentare una dichiarazione da parte del soggetto responsabile recante l’impegno a costituire e far pervenire al soggetto attuatore una cauzione definitiva nella misura di 1.500 €/kW di potenza dell’impianto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell’accettazione della tariffa incentivante da parte del soggetto attuatore.
b) Incremento Potenza Impianto (Art. 2)
L’incremento della potenza di un impianto già realizzato può essere effettuato dopo due anni dall’entrata in esercizio, invece dei cinque anni previsti nel decreto del 28/07
c) Obiettivo Potenza Cumulata da Installare (Art. 11)
L’obiettivo nazionale di potenza nominale FV cumulata da installare entro il 2015 è stato aumentato da 300 a 500 MW
d) Limite Potenza Impianti da Incentivare (Art. 12)
Il limite della potenza nominale cumulativa degli impianti FV che hanno diritto alla tariffa incentivante è stato aumentato da 100 a 300 MW.

2) Modifiche Negative
a) Riconoscimento Tariffa Incentivante (Art. 5)
La tariffa incentivante per impianti con potenza inferiore a 20 kW è riconosciuta nei limiti dell’energia elettrica resa disponibile all’utenze elettriche del soggetto responsabile (solo quella autoconsumata) e non su tutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto FV
b) Aggiornamento ISTAT Tariffe (Art. 6)
L’aggiornamento ISTAT delle tariffe incentivanti è riconosciuto solo per gli impianti per i quali la domanda è stata inoltrata negli anni successivi al 2006, mentre nel decreto del 28/07 era riconosciuto anche per gli impianti per i quali la domanda era stata inoltrata negli anni 2005 e 2006.
La modifica, che rivestirebbe carattere di retroattività, non è per altro ammessa dalla legge, tenendo conto che non si possono modificare le regole a gioco avviato.
c) Modalità Presentazione Domanda (Art. 7)
La domanda di accesso alla tariffa incentivante deve essere presentata nei giorni dell’ultimo mese del trimestre e non più in ogni giorno del trimestre.
d) Ripartizione Potenza Impianti FV da Incentivare (Art. 12)
La ripartizione della potenza degli impianti FV da incentivare fra impianti inferiori a 50 kW ed impianti superiori a 50 kW è stata modificata da 60 MW e 40 MW rispettivamente nel decreto del 28/07 a 220 MW e 80 MW rispettivamente nel nuovo decreto, penalizzando i grandi impianti.
e) Limite Potenza Impianti da Incentivare Annualmente (Art. 12)
È stato introdotto dal 2006 al 2012 un limite annuale di 45 MW .per impianti con potenza inferiore a 50 kW e di 15 MW per impianti con potenza superiore a 50 kW.
Il comunicato stampa del 09/01/2006 riporta che, nel solo 2° trimestre 2005 (01/10/05 – 31/12/05), le domande inoltrate per l’ottenimento degli incentivi corrispondono ad una potenza di 190 MW.
Si rammenta inoltre che in Germania, nel solo anno 2004, sono stati installati impianti per una potenza di oltre 400 MW.
f) Tecnologia Film Sottile (Allegato 1)
I moduli fotovoltaici a film sottile, esclusi nel decreto del 28/07, sono ora ammessi solo per applicazioni retrofit di soggetti industriali.
g) Entrata in Vigore Modifiche Nuovo Decreto (Art.13)
Le modifiche che hanno impatto sui valori della tariffa incentivante (paragrafo 2 comma a e b precedenti) entrano in vigore con effetto retroattivo.
Le modifiche relative alle procedure d’incentivazione (paragrafo 1 e paragrafo 2 comma c/f) si applicano per le domande presentate successivamente al 31/12/05.
Claudio Zucal