dicembre 2013
ALLEZ LA FRANCE
Ciclo approfondimenti sulla Costituzione Italiana - terza puntata
Uno tra i temi più importanti e ricorrenti della legislatura e che rientra tra le condizioni poste dal Presidente Napolitano per accettare la rielezione, è quello della riforma della legge elettorale. Dopo un inizio che aveva dato speranze, la bocciatura della mozione Giachetti, che proponeva l’abolizione dell’attuale legge elettorale per ritornare alla legge Mattarella, ha ricreato la situazione di stallo già presente in parlamento alla fine della passata legislatura.
Diverse sono le proposte di legge giacenti in parlamento. Oltre a quelle che prospettano il ritorno alla legge Matterella, spiccano la proposta del movimento cinque stelle, che prevede una legge elettorale basata sul sistema spagnolo con alcune correzioni previste dal sistema svizzero, e quella del partito democratico a firma della senatrice Finocchiaro e del senatore Zanda. La posizione del partito democratico è stata sempre quella di volere l’introduzione di un sistema uninominale a doppio turno come in Francia, ma, a un esame più attento del disegno di legge, le cose non stanno esattamente così. Si propone, infatti, con qualche differenza tra Camera e Senato, un sistema uninominale a doppio turno nel settanta per cento dei seggi, mentre il restante trenta per cento viene attribuito con ripartizione proporzionale e, per ciascun partito, previo scorporo dei voti ottenuti dai candidati eletti nei collegi uninominali. Un sistema misto che rischia di rendere più difficile il raggiungimento della maggioranza in parlamento al partito o alla coalizione di partiti che risultano più votati alle elezioni. Non verrebbe dunque garantita la stabilità di governo che, a parole, si dice di volere perseguire, ma, con molte probabilità, continuerebbe l’attuale sistema di governo ‘assembleare’ che ha come protagonisti i partiti rappresentati in parlamento.
A differenza da quello proposto, il sistema elettorale uninominale a doppio turno costituisce uno dei fattori più importanti che ha contribuito al buon funzionamento della Quinta Repubblica francese.
Gli ideali alla base della Costituzione francese sono il frutto dell’azione riformatrice del generale de Gaulle che aveva evidenziato la necessità di ridimensionare il potere del Parlamento a causa dell’eccessiva litigiosità ‘dei partiti che mette sempre tutto in discussione e sotto la quale sfumano troppo spesso gli interessi superiori del Paese’. Creare un esecutivo forte era necessario per evitare la ‘minaccia della dittatura come avvenne quando la democrazia italiana, la Repubblica di Weimar, la Repubblica spagnola fecero luogo ai regimi che conosciamo’.
Diversi sono gli elementi che hanno contribuito al successo della riforma francese.
Innanzitutto il rafforzamento della figura del Presidente della Repubblica, eletto a suffragio universale diretto per cinque anni (a seguito della revisione costituzionale del 2000). Al primo turno è eletto il candidato che raggiunge il 50 per cento più uno dei voti validi. In caso contrario si svolge un secondo turno di ballottaggio tra i due candidati più votati. Importanti sono anche i poteri di indirizzo politico del Presidente:
- nomina il Primo Ministro (art. 8 Cost.) e, in via di prassi, ha anche il potere di revocarlo insieme al Governo;
- presiede il Consiglio dei ministri e stila l’ordine del giorno (art. 9 Cost.);
- ha il potere di sciogliere l’Assemblea nazionale (la camera che dà la fiducia al governo) con esclusione dell’anno successivo alle elezioni (art. 12 Cost.);
- dirige la politica estera.
Notevoli poteri sono riconosciuti anche al Governo, che determina e dirige la politica del paese ed è responsabile nei confronti dell’Assemblea nazionale. Il Primo ministro dirige l’azione del governo, ha la responsabilità della difesa nazionale, assicura l’esecuzione delle leggi ed esercita il potere regolamentare.
Il sistema francese ha dato prova di funzionamento anche durante i periodi di ‘cohabitation’, cioè i periodi dove la maggioranza presidenziale e la maggioranza parlamentare sono di diverso colore politico. Nei momenti in cui la maggioranza presidenziale e la maggioranza parlamentare sono uguali il Presidente è il vero capo dell’esecutivo e guida la politica nazionale. Nei momenti in cui la maggioranza presidenziale e la maggioranza parlamentare sono uguali, ma il presidente è espressione del partito della coalizione meno forte oppure la sua leadership è in crisi, deve cercare caso per caso il consenso alle sue politiche condividendo la responsabilità con il Primo ministro. Quando il presidente è espressione del partito o della coalizione di partiti che hanno perso le elezioni politiche, infine, è il Primo ministro che conduce la politica nazionale e l’indirizzo legislativo attraverso la propria maggioranza parlamentare che ne impone la nomina al Presidente della repubblica.
Anche la Francia ha un sistema bicamerale formato dall’Assemblea nazionale e dal Senato.
L’Assemblea nazionale è eletta a suffragio universale diretto con il sistema maggioritario uninominale a doppio turno. Sono eletti al primo turno i candidati che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso contrario, si rende necessario un secondo turno di ballottaggio tra i candidati che si sono già presentati al primo turno e hanno conseguito un numero di voti pari al almeno 12,5 per cento del numero degli elettori iscritti. Il Senato, invece, è eletto con elezione di secondo grado tra i componenti delle comunità territoriali.
Il bicameralismo è quasi perfetto, anche se in caso di disaccordo tra le due camere, l’ultima parola spetta all’Assemblea nazionale (art. 45 Cost.).
Il sistema Francese, pur confermando il circuito fiduciario tra governo e Assemblea nazionale, prevede che la fiducia si presume poiché il Governo appena nominato è nella pienezza dei suoi poteri. E’ l’assenza di fiducia che deve essere provata con una mozione di censura da approvare a maggioranza assoluta dei deputati senza che siano menzionati i voti di chi ha votato contro, si è astenuto oppure è assente.
Il Governo ha importanti strumenti per fare approvare i progetti di legge più importanti per il suo mandato, evitando la discussione parlamentare e costringendo l’Assemblea a ‘prendere o lasciare’. Può ricorrere alla cosiddetta ‘ghigliottina’, impegnare, cioè, la responsabilità del Governo su un disegno di legge che è considerato approvato, senza essere votato, a meno che nelle ventiquatt’ore successive non venga depositata una mozione di sfiducia da votare a maggioranza assoluta (art. 49 Cost.). Analogamente, per impedire che su un progetto di legge vengano presentati migliaia di emendamenti, la Costituzione prevede all’art. 44 il cosiddetto ‘voto bloccato’: il Governo può richiedere all’Assemblea di pronunciarsi con un solo voto su tutto o parte del testo in discussione, con i soli emendamenti proposti o accettati dal Governo.
E’ infine prevista l’incompatibilità tra la carica di ministro e la carica di parlamentare, anche al fine di scoraggiare l’eventuale tentativo di alcuni parlamentari di provocare crisi di governo al solo fine di sostituire qualche loro collega alla carica di ministro.
In conclusione, per il suo lungo periodo di funzionamento la Costituzione francese può essere guardata come ‘una splendida cinquantenne’ (G. Pasquino), come uno dei possibili modelli da imitare anche in Italia per giungere a una compiuta democrazia dell’alternanza. Il modello inglese, indicato come modello di eccellenza della forma di governo parlamentare, essendo basato principalmente sulla consuetudine, risulta essere un sistema politico di difficile imitazione.
Elia Bova