POESIA, LETTERATURA, PENSIERI
luglio 2009
Il diritto al cibo e all’alloggio adeguato
Nell’immediato dopoguerra, il riconoscimento di un catalogo unitario di diritti fondamentali, comprensivo dei diritti sia civili e politici, che economici, sociali e culturali fu reputato uno dei risultati più significativi nella proclamazione della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948.
La divisione in due categorie separate fu però riproposta in modo netto con la successiva stipulazione dei due Patti delle Nazioni unite del 1966 e trovò conferma in ambito europeo nella distinzione tra materie oggetto rispettivamente della Convenzione europea dei diritti umani e della Carta sociale europea. Solo per i diritti civili e politici furono istituite procedure di comunicazione e di ricorso attivabili da singoli individui. In merito ai diritti economici, sociali e culturali, invece, giocò un ruolo determinante l’idea, ancora oggi diffusa, che la loro realizzazione sia destinata a essere raggiunta soltanto progressivamente, tramite azioni positive di politica economica e sociale, rientranti nelle scelte discrezionali di ogni stato.
Si deve anche ricordare che i diritti economici, sociali e culturali sono stati a lungo oggetto di una profonda contrapposizione ideologica tra il gruppo dei paesi occidentali e quello dei paesi dell’Europa socialista. Dagli anni Novanta, con il mutamento del quadro politico internazionale, si è chiaramente intensificata la riflessione sui diritti economici, sociali e culturali, con particolare attenzione da parte delle Nazioni unite al diritto al cibo e al diritto all’abitazione, in quanto componenti più in generale del “diritto a un livello di vita adeguato”.
Il diritto al cibo, tra tutti i diritti umani fondamentali è stato considerato “il diritto umano assolutamente più basilare”; infatti stiamo parlando di una necessità elementare per la vita di ogni essere umano. Sono chiare anche le relazioni dell’accesso al cibo adeguato con altri beni fondamentali, ossia principalmente la vita, la salute e lo sviluppo infantile, la salvaguardia di tradizioni culturali, la tutela delle minoranze. In definitiva, c'è uno stretto legame tra l’accesso al cibo adeguato e la possibilità di vivere un’esistenza dignitosa. Dopo gli anni Novanta si è avuta un’approfondita riflessione da parte delle organizzazioni internazionali, delle organizzazioni non governative, dei governi e della dottrina internazionale su questo diritto, dove l’accesso al cibo non significa soltanto la disponibilità di un minimo di calorie o di altre sostanze nutritive quotidiane, ma implica l’accesso al cibo in maniera dignitosa.
Malgrado questi sforzi, vi sono ampie fasce dell’umanità che non godono effettivamente del diritto a nutrirsi in modo adeguato e la comunità internazionale per molti aspetti agisce in maniera inadeguata.
Sul piano giudiziario vi sono sempre più iniziative contro stati o multinazionali per aver concretamente impedito l’accesso a risorse alimentari a parte della popolazione. L’intervento di organi giudiziari consente infatti di adottare misure repressive e di riparazione, evidentemente anche con il fine di prevenire per il futuro ulteriori violazioni.
Negli ultimi decenni si è assistito sul piano internazionale alla sempre più diffusa presa di coscienza del fatto che una casa abitabile, sicura e stabile è indispensabile per il godimento di altri beni fondamentali, quali la salute, la vita privata e familiare, lo sviluppo infantile, l’istruzione, la sicurezza. La crescente attenzione internazionale per l’importanza dell’abitazione è attestata dal riconoscimento, sul piano del diritto positivo, della necessità che gli stati proteggano e promuovano l’effettivo godimento dei cosiddetti “diritti abitativi”. Il contenuto del diritto è stato analiticamente ricostruito in un insieme di atti, specialmente delle Nazioni unite, i quali delineano una concezione dell’abitazione non solo come “un tetto sopra la testa”, ma come luogo in cui l’individuo deve avere la possibilità di vivere stabilmente e dignitosamente.
Con riferimento ai due diritti analizzati, un limite di fondo risiede nel fatto che l’obbligo di garantire cibo e abitazione adeguata alla popolazione, nei limiti in cui è riconosciuto, resta per ora un obbligo da realizzare sul proprio territorio. Per quanto riguarda la cooperazione internazionale, in altri termini, non si è affermata l’idea che gli stati debbano promuovere la realizzazione del diritto al cibo e all’abitazione in altri stati. La cooperazione internazionale, anche in casi di carestie o di altra emergenza, appare pur sempre fondata su base volontaria.
Concludendo, il problema fondamentale del diritto al cibo e all’abitazione, se guardiamo la questione dal punto di vista del giurista, non è solo la questione dei numeri spaventosi delle persone che soffrono la fame o che sono prive di alloggio adeguato. Il problema dal punto di vista del diritto internazionale è che, benché questi diritti siano molto studiati e molto definiti, non è ancora piena la consapevolezza della loro portata, sia a livello delle autorità pubbliche sia a livello della società civile. Sono necessari la diffusione di una cultura dei diritti umani nell’intera società e il suo radicamento nella coscienza civile, affinché le pubbliche autorità degli stati riconoscano l’esistenza di obblighi precisi di adottare misure di politica economica e sociale per assicurare l’attuazione dei diritti di cui parliamo.

Da: Incontro del 16 Giugno presso le Acli, via Corsica 165, Brescia.
Francesco Bestagno

 
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