gennaio 2006
S.O.S. AMBIENTE: appello al Presidente della Repubblica contro lo schema di decreto legislativo in materia ambientale
Lo schema del decreto legislativo in materia ambientale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 18 novembre scorso, è stato assegnato alle Commissioni di Camera e Senato.
I 318 articoli del testo disciplinano, in sei parti, tutta la normativa attualmente vigente in materia di:
- procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC), contenute nella parte prima;
- difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche, contenute nella parte terza;
- la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, contenute nella parte quarta;
- la tutela dell'aria e la riduzione delle immissioni in atmosfera, contenute nella parte quinta;
- la tutela risarcitoria contro i danni dell’ambiente, contenute nella parte sesta.
Nella prima parte del decreto legislativo, costituita da tre articoli, sono indicate le finalità consistenti nella promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ribadendo che il governo, entro due anni dalla pubblicazione del decreto legislativo, dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per la modifica e l’integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale. Sarà poi il ministro dell’ambiente che nel medesimo termine di due anni dovrà provvedere, tramite uno o più regolamenti, alla modifica ed alla integrazione delle norme tecniche in materia ambientale.
Il testo dello schema di decreto legislativo dovrà acquisire il parere della Conferenza Stato/Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari per essere poi adottato, in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri.
Ciascuna delle due Commissioni parlamentari avrà 30 giorni per pronunciarsi sul testo. Ma il decreto è arrivato in Parlamento senza il parere della Conferenza Unificata Stato Regioni Enti locali, e senza l’analisi tecnico normativa e l’analisi dell’impatto della regolamentazioni: elementi previsti dalla legge delega stessa.
Saranno quindi le Commissioni parlamentari che con il proprio parere dovranno indicare le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi ed ai criteri direttivi della legge delega n. 308/2004.
Successivamente, il Governo, tenuto conto dei pareri della Conferenza Stato/Regioni e delle Camere, entro i 45 giorni successivi alla espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere lo schema di Decreto legislativo con le eventuali modificazioni. Il parere definitivo sarà espresso dalle Camere entro i 20 giorni successivi alla data di assegnazione per poi essere approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri.
Il testo di decreto legislativo trasmesso alle Camere ha fatto sorgere un ampio dissenso che riguarda anche le modalità relative alla sua elaborazione poiché redatto senza le consultazioni adeguate e le opportune verifiche. Questo dissenso ha generato un appello (www.gruppo183.org.), promosso da 14 associazioni ambientali e da numerosi esponenti nel mondo accademico, inviato al Presidente della Repubblica e alle più alte cariche dello Stato, affinché il provvedimento non venga approvato.
Numerose sono le critiche dell’appello nei confronti del testo di decreto adottato.
Si può cominciare con il sottolineare come la bozza di decreto consideri la valutazione ambientale una mera verifica da fare successivamente all’approvazione del piano/programma, mentre la normativa comunitaria stabilisce che i piani ed i programmi di valenza ambientale siano soggetti ad una valutazione ambientale prima della loro adozione e che le conseguenti delibere di adozione rendano conto dell’iter di valutazione degli effetti sull’ambiente.
Le norme sulla organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato e sui rifiuti e sulle bonifiche non appaiono molto rispettose delle competenze Regionali, non limitandosi a determinare i principi, ma stabilendo regole e attribuendosi poteri sostitutivi su argomenti di pertinenza degli Enti Locali.
Anche se, nel campo della legislazione concorrente, si può riscontrare una prassi da parte delle regioni volta più a denunciare la pretesa illegittimità costituzionale della normativa statale di dettaglio, invece di considerare quest’ultima come meramente suppletiva, intervenendo direttamente con proprie leggi regionali di dettaglio per disciplinare meglio la materia.
La penultima parte della bozza di decreto si concentra solo sulla riduzione delle emissioni in atmosfera ma manca poi la trattazione del problema della tutela e della qualità dell’aria.
Per quanto concerne la parte sesta riguardante la tutela risarcitoria contro i danni dell’ambiente si prevede sostanzialmente che solo lo Stato possa agire in giudizio per il danno ambientale, senza disciplinare una possibile applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale introdotto dalla recente riforma costituzionale del titolo V della Costituzione, che favorisca anche l’intervento di Regioni, Province, Comuni, Città Metroplotitane e associazioni di protezione ambientale. La sua approvazione comporterebbe infatti l’abrogazione totale dell’art. 18 della L. 349/1986, istitutiva del Ministero dell’Ambiente, dove si disciplinano il danno ambientale, i soggetti titolari dell’azione di danno ambientale, la responsabilità ed il risarcimento da danno ambientale, senza sostituirlo con nuove norme più adeguate all’evoluzione giurisprudenziale, oppure a una disciplina di più ampia applicazione delle norme comunitarie. Inoltre, alcune norme della nuova bozza di decreto sono scritte in maniera non chiara, rafforzano il ruolo dello Stato ma riducono sostanzialmente quello delle regioni, prevedendo una semplice facoltà, ma non un obbligo del Ministro dell’ambiente di collaborare con regioni ed enti locali.
Nel tentativo di dare attuazione alla direttiva europea 2004/35/Ce sulla responsabilità ambientale se ne viola in realtà il contenuto stesso non tenendo conto che la stessa direttiva comunitaria prevede che determinati soggetti, tra cui le associazioni ambientali, sono titolari della c.d. "richiesta di azione" e devono avere la possibilità di adire un Tribunale o altra autorità pubblica avverso le determinazioni ritenute lesive per l’ambiente.
L’applicazione del combinato disposto degli artt. 318 e 311 e seguenti della bozza di decreto comporterebbero, come già detto, anche l’abrogazione dell’art. 18 della L. 349/1986 e la conseguente impossibilità ad agire dinanzi al giudice ordinario delle Regioni delle Province e dei Comuni, nonché la stessa fine della legittimazione ad agire in giudizio delle associazioni di protezione ambientale.
Ulteriori profili di illegittimità si potrebbero rilevare considerando che l’applicazione della disciplina in argomento comporterebbe la abrogazione tacita dell’art. 9 comma 3 del d.lgs. 267/2000, il testo unico sugli enti locali, che legittima le associazioni di protezione ambientale a proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune e alla Provincia, conseguenti a danno ambientale. E ciò, in violazione dell’art. 1 comma 4 dello stesso testo unico sugli enti locali che dispone che leggi successive allo stesso non possano cambiarlo se non mediante una modificazione espressa delle sue disposizioni.
Per concludere con una considerazione generale di politica costituzionale, quello che sembra mancare, nonostante la recente riforma costituzionale approvata dai due rami del Parlamento, è la cristallizzazione di un processo di codecisione stato-regioni quando vengano trattate materie di competenza regionale in via concorrente o previa intesa. Come ci conferma l’esperienza del Senato federale degli Stati Uniti, piuttosto di una Camera di rappresentanza federale eletta a suffragio universale su base regionale che avrebbe dei membri che alla fine cercherebbero di imporre un proprio indirizzo politico e non quello regionale, seguendo in definitiva le direttive dei diversi schieramenti politici, sarebbe più opportuno prevedere, sulla base della esperienza tedesca, l’istituzione una Camera formata dagli stessi membri delle Giunte regionali che votassero con voto ponderato, poiché un organismo così costituito avrebbe il pregio di garantire anche a livello legislativo il mantenimento dell’indirizzo politico proprio delle regioni.
Eneas Ebo