POESIA, LETTERATURA, PENSIERI
ottobre 2005
LA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO,QUESTA SCONOSCIUTA...
Definire il paesaggio è senza dubbio arduo. Se appare più semplice o immediato fornire le definizioni di “habitat”, “ambiente naturale” o “ecosistema”, tanto per citare tre esempi a caso strettamente connessi con le scienze naturali, il concetto di paesaggio tende invece a sfuggire a qualunque tentativo di categorizzazione, soprattutto per il fatto che implica una quota elevata di soggettività. Nel corso della storia della geografia, ma anche di certo pensiero filosofico, i tentativi di imbrigliare il paesaggio in una definizione condivisa sono stati numerosi e non di rado contrastanti tra loro. Oggi siamo infine pervenuti a una codificazione del paesaggio come contenuta nell’articolo 1 dell’omonima Convenzione europea: “Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. A una prima lettura, parrebbe un concetto semplice e intuitivo, tanto da domandarsi perché non ci si fosse giunti già in passato, ma in realtà le citazioni sia del fattore percettivo che delle interrelazioni tra natura e uomo lo rendono non poco complesso: e non avrebbe potuto essere altrimenti. In cosa consista la Convenzione europea del paesaggio del Consiglio d’Europa lo si vedrà più oltre, poiché conviene ora compiere un breve excursus sulla tutela del paesaggio in Italia. Essa ha le proprie solide origini negli anni ’30 del secolo scorso, essendo stata codificata per la prima volta con la legge n. 1497 del 29 giugno 1939 “Protezione delle bellezze naturali”. Tale legislazione, sin dal suo titolo, era figlia di un’interpretazione puramente estetica del paesaggio, intendendolo degno di essere tutelato solo ove fosse cosa bella da osservare e di cui godere. Non a caso, infatti, l’articolo 1 della legge 1497 elencava, all’oggetto della tutela:

ü Ville, giardini e parchi non d’interesse storico o architettonico, importanti per la loro “non comune bellezza”
ü Le “bellezze panoramiche” come quadri naturali o punti di vista o “belvedere”
ü Le cose immobili di valore “estetico” e tradizionale.

Dal nostro punto di vista contemporaneo, forse un po’ poco, ma siccome da qualcosa occorre pur cominciare si trattò in ogni caso di un progresso indubitabile rispetto alla precedente, totale mancanza di tutela derivante dall’altrettanto completa mancanza d’interesse per il paesaggio denotata dalle classi politiche succedutesi dopo la formazione dello Stato nazionale. La rivoluzione concettuale giunse tuttavia solo nel 1985, con il Decreto legge n. 312 del 27 giugno di quell’anno, poi convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431 “Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale” più nota come “Legge Galasso”. Con essa si passò dalla valenza estetico-contemplativa del paesaggio, alla valenza e all’interesse ambientale del medesimo. L’art. 1 – sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497 del 1939 – elenca così:

- territori costieri fino a 300 metri dalla battigia, anche su terreni elevati
- territori contermini ai laghi fino a 300 metri dalla battigia, anche su terreni elevati
- fiumi, torrenti e corsi d’acqua e loro sponde e argini per un intorno di 150 metri
- aree montane al di sopra dei 1.600 m/slm sulle Alpi e dei 1.200 m/slm sugli Appennini e le isole
- ghiacciai e circhi glaciali
- parchi e riserve nazionali e regionali
- boschi e foreste e aree a rimboschimento
- zone interessate da usi civici
- zone umide classificate Ramsar
- vulcani
- zone di interesse archeologico.

Uno spettro amplissimo, formato dalle tipologie ambientali di maggiore rilevanza anche ai fini dell’imposizione di un vincolo fondamentale per la stabilità idrogeologica dell’intero territorio nazionale. Molti ricorderanno lo scalpore sollevatosi all’epoca dell’approvazione di questa legge, che venne più o meno strumentalmente vista come un attacco ai “diritti” delle grandi lobbies direttamente attive nella modificazione – in parole povere, nella cementificazione e urbanizzazione – del territorio. L’ultimo arrivato, in termini cronologici, è stato il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, con il quale siamo all’oggi. Un oggi che, a livello internazionale, è fortemente caratterizzato dalla Convenzione europea cui abbiamo accennato, denominata anche Convenzione di Firenze poiché nel capoluogo toscano, il 20 ottobre del 2000, se ne tenne la cerimonia di apertura alla firma. Quel giorno venne a compimento un lungo percorso avviatosi nel 1994, allorché la Conferenza permanente dei Poteri regionali e locali del Consiglio d’Europa invitò l’omonimo Congresso, con la propria risoluzione n. 256, a elaborare una convenzione-quadro sulla gestione e la tutela dei paesaggi naturali e culturali continentali. Come base dei lavori, venne prescelta la Carta del Paesaggio Mediterraneo, adottata a Siviglia dalle regioni Andalusia, Languedoc-Roussillon e Toscana, arricchita di anno in anno da altri documenti che andavano così sommandosi e stratificandosi in vista della definizione del testo della futura convenzione, che vide alfine la luce a Palazzo della Signoria. I principi ispiratori, che sono poi contemporaneamente anche gli obiettivi della Convenzione, sono i seguenti:

1. Sollecitare le pubbliche autorità a realizzare – a ogni livello – delle misure atte a proteggere, conservare e gestire i paesaggi europei per mantenerne o migliorarne la qualità
2. Tali misure e attività non devono essere più esclusivo appannaggio di tecnici e specialisti, ma devono diventare patrimonio delle comunità locali
3. Il paesaggio è materia di tutti i cittadini e deve essere trattato in maniera democratica, in particolare ai livelli locale e regionale, anche per stimolare il senso di appartenenza alle diverse realtà territoriali
4. La convenzione si applica alla totalità dei paesaggi degli Stati: non solo a quelli ritenuti “eccellenti”, ma a qualunque paesaggio naturale, rurale, urbano e periurbano, tenendo conto delle interrelazioni tra i fattori naturali e quelli culturali
5. In virtù di quanto sopra, la convenzione sottolinea la perfetta equivalenza tra ordinario e straordinario: anzi, il paesaggio della vita quotidiana delle popolazioni assume quasi maggiore importanza, poiché la qualità della vita dei cittadini europei deriva in buona misura dal senso di armonia suscitato dal paesaggio abituale, se ben conservato e gestito
6. Il valore innanzitutto locale dei diversi paesaggi europei, si amplifica ben oltre le singole frontiere nazionali, acquistando dunque rilevanza per l’intera popolazione europea. Ne discende la necessità di disporne una conservazione e gestione concertate a livello sovranazionale.

Propositi tutti di straordinaria portata, ma sicuramente ambiziosi e di non facile applicazione, a iniziare dalla sensibilizzazione delle pubbliche autorità e, in secondo luogo, per il coinvolgimento che richiede del pubblico, autentico motore di tutto il processo. La Convenzione è entrata in vigore il 1° marzo, avendo ottenuto la ratifica da parte del minimo di Paesi richiesto, ossia dieci, divenuti poi diciassette nel maggio 2005. Tra di essi non c’è ancora l’Italia, il che suona stranamente considerato il ruolo molto attivo svolto dal nostro Paese nel corso dell’iter che ha condotto alla convenzione, tanto da essere definita “di Firenze”. Nel frattempo, alcune ONG del Consiglio d’Europa stanno dandosi da fare per divulgare la conoscenza dell’esistenza e dei contenuti della convenzione: tra di esse, la Fondazione Europea Il Nibbio – FEIN per la ricerca ornitologica sulle migrazioni e la tutela dell’ambiente, che ha organizzato per fine agosto la seconda edizione dell’Université d’Eté in Arosio (CO), incentrata sulla tematica del turismo sostenibile, insieme alle Università degli Studi di Milano, dell’Insubria di Como-Varese e degli Studi di Firenze. La locandina e il programma della manifestazione sono qui allegati, con l’auspicio che le adesioni possano divenire ancora più numerose e la consapevolezza ancora più diffusa, perché l’ignoranza genera pregiudizio, il peggiore degli ostacoli per il migliore dei propositi.
Massimo Marracci

 
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